di Igor Vaudano

Con la recente  manovra è tornata in auge l’annosa questione dell’età pensionabile delle donne, che verrebbe elevata a 65 anni, parificandola a quella degli uomini.

È interessante a tale proposito l’intervista fatta da Flavia Amabile, giornalista de La Stampa, pubblicata il 7/9, alla Prof.sa Elsa Fornero, docente di Economia all’Università di Torino e direttore del Cerp, uno dei primi centri in Europa specificamente dedicato allo studio dell’economia delle pensioni, nonché membro del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo.

Interessante perché si confrontano sull’argomento due donne: una, docente universitaria di estrazione liberale, con un curriculum professionale di primissimo grado; l’altra, giornalista nota per i suoi articoli “dalla parte delle donne” su pari opportunità, violenze, prostituzione, etc.

Pacate e razionali le risposte della prima (“giusto equiparare il trattamento tra uomini e donne; non devono esistere differenze”; “non è con la politica delle compensazioni e delle caramelle elargite in dono che si risolve il problema ma con l’equiparazione effettiva in tutti i campi; se si accettano le disparità non si può pretendere uguaglianza di trattamento”) quanto provocatorie e retoriche le domande della seconda (“facile agire sulle donne”; “le donne guadagnano di meno, solo in rarissimi casi arrivano ai livelli di carriera degli uomini e lavorano sempre e comunque due volte di più”, etc).

Quest’ultima diventa disarmante  quando prova ad  incalzare l’economista: “Ma l’equiparazione non arriva mai. Che fine hanno fatto i fondi per asili nido e altro per le famiglie che dovevano arrivare dai risparmi dell’allungamento della pensione per le donne del pubblico impiego”? Domanda alla quale l’intervistata non può far altro che rispondere che la commissione creata per occuparsene, di cui faceva parte, non è mai stata convocata, e che il governo aveva deciso di spendere i soldi in altro modo. Da parte della giornalista, un volo pindarico a dir poco ardito.

In realtà tale spirito da crociata meriterebbe miglior causa.

Con il sistema ormai in vigore, quello contibutivo, l’entità della pensione percepita è proporzionale a quella dei contributi versati, a sua volta legati al livello delle retribuzioni percepite nella vita lavorativa nonché della durata della stessa.

Ciò rende il dibattito ozioso: il mantenimento delle attuali regole, che prevedono un’età pensionabile più bassa per le donne (60 anni contro 65), rappresenterebbe un vantaggio solo apparente per le donne, che sì, inizierebbero a percepire prima la pensione, ma sarebbero matematicamente condannate a percepire un assegno sempre inferiore rispetto al collega coetaneo maschio, con pari retribuzione ed andamento di carriera, andato in pensione 5 anni dopo.

Senza considerare che, ormai da decenni, la speranza di vita delle donne è maggiore di quella degli uomini (oggi è di 79,1 anni per gli uomini e 84,3 per le donne): dato che, giustamente, l’entità degli assegni previdenziali è commisurata anche alla speranza di vita, se ne deduce che, per poter beneficiare di un assegno pari a quello dell’uomo “equivalente”, una donna dovrebbe andare in pensione…  5 anni dopo, non 5 anni prima!

Igor Vaudano

2 com

E’ recentemente apparso uno studio, prontamente diffuso dagli organi di informazione, secondo il quale – in seguito alla misurazione degli isotopi di stronzio trovati nella dentatura di una ventina di uomini primitivi vissuti in alcune caverne sudafricane, ed altri elementi accessori –  si dimostrerebbe che 2,7 milioni di anni fa gli ominidi di sesso maschile stavano a casa a fare i mammi mentre quelli di sesso femminile andavano a caccia.

Premesso che a livello di condizione maschile abbiamo ben altro a cui pensare che preoccuparci di quello che accadeva 2,7 milioni di anni fa, ci pregiamo comunque di pubblicare un intervento, che riteniamo intelligente e spiritoso,  di un esponente del MoMas che ha voluto così commentare la notizia.

Carlo Zijno

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 Il mammo, lo stronzio   

di Stefano C.

Gli “isotopi di stronzio” trovati nella dentatura di UNA VENTINA (20 in tutto) di uomini primitivi, permette di dire secondo voi:  «le femmine stavano fuori nella savana e i maschi a casa»

Sarebbe come se nel futuro, studiando la nostra epoca, e il recente problema dello smaltimento dei rifiuti a Napoli, gli antropologi dicessero: nel periodo che intercorre tra la fine del secondo millennio e l’inizio del terzo, gli esseri umani accumulavano i rifiuti in montagne a bordo strada e nei vicoli più stretti………….  E’ evidente la castroneria dovuta alla proiezione di un comportamento localizzato a un piccolo clan per un periodo imprecisato – o difficilmente determinabile – all’intera popolazione umana; la “estensione faziosa” evidenzia una volta di più la scienza di genere e capziosa dei nostri giorni.

Smettiamo di pagare questi inutili ricercatori e finanziamo piuttosto cose utili come ad esempio la lotta contro il cancro,  smettiamola di sprecare soldi per questo tipo di ricerche antropologiche:  tanto per quello che se ne fa, le hanno ridotte a scienze da scaldabanco e da femministe in cerca del cavillino a cui attaccarsi per stravolgere la verità e capovolgerla.

Ci sono migliaia di libri di antropologia, reperti e scheletri conservati in musei, datati e analizzati nei decenni scorsi di intere legioni di ominidi (tutti maschi) intenti nella caccia ad animali enormi come mammut (per esempio). Ci sono i disegni sulle pareti e soffitti delle grotte che fanno vedere gli uomini a caccia e le donne (identificabili dai seni ben evidenti anche in quei semplici disegni), che cucinano o sono addette ad altre mansioni che non la caccia.

Oltre tutto lo studio dimostrerebbe soltanto che  in quel clan di 20 esseri  le femmine “erano meno nella grotta” ma non che andassero a caccia, potevano essere benissimo raccoglitrici, visto che non hanno trovato né archi né frecce né lance o altri oggetti offensivi. Erano così abili ste’ femmine da uccidere le belve con le mani ? magari le stesse ricercatrici tosco-britanniche salteranno fuori tra un po’ a dire che conoscevano persino le arti marziali! A chi non è stupido, risulta evidente l’intento di farle diventare “cacciatrici per forza o per amore”

Stefano C.

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confronto, analisi e riflessioni

di:

Fabio Nestola

Carlo Zijno

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Estratto del ns. ordinamento.

Omicidio volontario o doloso – art 575 c.p., pena prevista da un minimo di 21 anni all’ergastolo, ove vi siano circostanze aggravanti

Omicidio preterintenzionale (l’esito mortale supera le intenzioni del reo, che intendeva limitarsi ad intimidire la vittima, percuoterla o procurarle ferite) – art. 584 c.p., pena prevista da 10 a 18 anni

Omicidio colposo (decesso per una responsabilità imputabile al reo, es: crolla la scuola, imputati ingegneri e costruttori) – art. 589 c.p., pena prevista da 6 mesi a 5 anni, minimo elevato ad 1 anno in caso di omicidio colposo commesso violando il codice della strada o le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Infanticidio – art. 578 c.p – “la madre che cagiona la morte del neonato dopo il parto o del feto durante il parto (…) è punita con la reclusione da 4 a 12 anni. A coloro che concorrono al fatto (…) si applica la reclusione non inferiore ad anni 21. Tuttavia se essi hanno agito allo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita di un terzo (…)

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Uccidere un neonato, quindi, è molto meno grave: comporta pene detentive vistosamente inferiori rispetto all’omicidio volontario o preterintenzionale

E’ meno grave quando a compiere l’infanticidio è la madre

Se l’infanticidio è commesso dal padre, infatti, questi non beneficia delle vistose riduzioni di pena previste dal reato specifico, ma viene incriminato per le fattispecie di reato di cui sopra: “A coloro che concorrono al fatto (…) si applica la reclusione non inferiore ad anni 21.”

21 anni come minimo edittale, pena prevista per il reato di omicidio volontario. Alcune riduzioni di pena sono previste qualora l’infanticidio venga commesso in concorso con la madre, nell’intento di favorirla.

L’esclusione del padre dalla concessione delle attenuanti previste nello specifico articolo 578 riservato alla madre ha motivazioni psico-emotive, è strettamente legata alla gravidanza ed agli scompensi che ne derivano.

Nell’esaminare un estratto di normativa internazionale, infatti, la gravidanza ed il parto sembrano essere eventi destabilizzanti, traumatizzanti, patogeni, causa di un disturbo comportamentale temporaneo che può portare anche all’uccisione del neonato.

L’Italia proviene da una cultura all’interno della quale l’evento della gravidanza è sempre stato avvolto da contenuti nobili ed altamente positivi: la puerpera è giustamente orgogliosa del compito di procreazione che la Natura le ha riservato, è serena, radiosa, lo sguardo ed il sorriso illuminati da una nuova luce, l’amore e la dolce consapevolezza della vita che sta nascendo in lei sono i sentimenti che la guidano nel suo percorso.

Almeno così si credeva

La normativa internazionale considera il puerperio alla stregua di una patologia estremamente aggressiva sotto il profilo psico-emotivo, tanto da rendere la donna che ne è vittima incapace di intendere e di volere qualora uccida il proprio figlio

La cronaca e soprattutto la normativa, quindi, smentiscono drasticamente l’icona idilliaca della neomamma serena, radiosa, felice.della missione naturale

I 20 codici penali oggetto dell’analisi evidenziano alcune particolarità:

La gravidanza, il parto ed in genere lo stato puerperale vengono riconosciuti quali cause scatenanti di gravi alterazioni dello stato cognitivo, tali da stemperare la pena detentiva in occasione di una eventuale uccisione del neonato

Nella vita di una donna adulta sembra che nessun altro evento sia tanto patogeno e destabilizzante quanto lo stato puerperale, descritto come:

“influsso perturbatore” (Portogallo)

“equilibrio mentale turbato dal parto o dall’allattamento” (Inghilterra)

“influenza del puerperio” (Svizzera)

“stato di turbamento o di sgomento” (Grecia)

“sotto l’influenza dello stato puerperale” (Argentina, Brasile, Perù)

Nell’America Latina ed in Portogallo, inoltre, compare il movente riconosciuto come attenuante, vale a dire la necessità di sopprimere un figlio del quale sarebbe difficile spiegare l’origine, che potrebbe pertanto compromettere l’onore di chi lo ha concepito:

“per nascondere il disonore” (Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Cuba, Portogallo) “per evitare il disonore” (Colombia)

“per preservare l’onore” (Uruguay)

L’infanticidio per causa d’onore era riconosciuto anche in Spagna fino al 1995.

Griglia – normativa internazionale[1]

NAZIONE

NORMATIVA

Spagna La figura criminis prevista dall’art. 410 c.p., quella tradizionale dell’infanticidio per causa d’onore, è stata abolita dal Nuovo Codice Penale Spagnolo nel novembre 1995
Portogallo Art. 137 c.p. – “infanticidio privilegiato”: la madre che uccide il figlio durante o subito dopo il parto, essendo ancora sotto il suo “influsso perturbatore”, o per nascondere il disonore, è punita con la reclusione da 1 a 5 anni
Austria Il Codice Penale austriaco prevede che la madre che uccide durante il parto oppure “fino a quando è sotto gli effetti del parto” sia punita con la pena detentiva da 1 a 5 anni
Inghilterra La disciplina penale in tema di infanticidio è regolata dal “Infanticide Act“ del 1938, Se una donna con una omissione o un atto intenzionale causa la morte del figlio minore di 12 mesi, può essere condannata per “manslaughter” (paragonabile all’omicidio preterintenzionale del nostro ordinamento) se al momento del fatto il suo equilibrio mentale viene turbato dal parto o dall’allattamento
Scozia La Scozia è l’unico Paese europeo a non prevedere l’infanticidio come fattispecie autonoma di reato. Chi uccide il figlio, padre o madre, viene rinviato a giudizio per omicidio volontario. Le eventuali attenuanti sono tenute in considerazione dal giudice come per qualunque altro omicidio, senza alcun trattamento di favore.
Francia Il reato di infanticidio previsto originariamente dall’art. 300 c.p. è stato abrogato dal codice penale del 1992
Svizzera Art. 116 c.p., in vigore dal 1990 – la madre che durante il parto o finchè si trova sotto l’influenza del puerperio, uccide l’infante, è punita con la pena detentiva da 2 a 6 anni.
Germania Secondo la legge tedesca una madre che uccide il figlio naturale, durante o subito dopo il parto, è punita con la pena detentiva da 3 a 6 anni. Nei casi di minore gravità si applica una pena da 6 mesi a 5 anni.
Grecia Art. 303 c.p. – la madre che intenzionalmente cagiona la morte del proprio figlio durante o dopo il parto, mentre si trova in stato di turbamento o di sgomento, è punita con la reclusione fino a 10 anni.
Argentina Art. 81 c.p. – detenzione da 6 mesi a 2 anni alla madre che, per nascondere il disonore, uccide il suo bambino durante il parto o comunque sotto l’influenza dello stato puerperale
Brasile Art. 123 c.p. – la madre che sopprime il proprio figlio durante il parto o sotto l’influenza dello stato puerperale, è punita con la detenzione da 2 a 6 anni
Bolivia Decreto 10426 del 23 agosto 1972 , art. 258 c.p. – La madre che per nascondere la propria inferiorità o il disonore uccide il suo bambino durante il parto o entro 3 giorni dalla nascita, è punita con il carcere da 1 a 3 anni
Colombia Art 616 c.p. – pena da 1 a 3 anni alla madre che, per evitare il disonore, uccide il figlio che non ha ancora compiuto I 3 anni. Ai nonni materni, se complici, si applica una pena da 3 a 6 anni
Uruguay Art. 310 c.p. – è punto con la pena da 6 mesi a 4 anni di carcere il padre, la madre o un altro parente che, al fine di preservare l’onore, uccide il bambino entro i 3 giorni di vita
Paraguay Art. 214 c.p. – 2 anni di carcere alla madre che, per nascondere il disonore, uccide il figlio entro 3 giorni dalla nascita. La pena è elevata a 3 anni per la complicità dei nonni materni o altri consanguinei
Ecuador Art. 453 – la madre che per nascondere il disonore uccide i figli viene punita con la reclusione da 3 a 6 anni. Uguale pena per i nonni materni spinti dalla medesima motivazione
Perù Art. 110 c.p. – la madre che uccide il suo bambino durante il parto o sotto l’influenza dello stato puerperale, è punita con la reclusione da 1 a 4 anni o con l’obbligo della prestazione del servizio comunitario da 50 a 140 giorni
Cuba Art. 264 c.p. – la madre che entro 72 ore dal parto uccide il figlio al fine di nascondere il disonore di averlo concepito, incorre nella privazione della libertà da 2 a 10 anni
Stati Uniti Nei numerosi codici statunitensi l’infanticidio è considerato “abuso su minore” ed è lasciata alla discrezione del giudice la pena da infliggere. In teoria sarebbe applicabile anche la pena capitale negli Stati che la prevedono. In pratica tale sanzione non è mai stata inflitta

 

Il delitto d’onore è stato derubricato dall’ordinamento italiano con legge 442 del 5/8/ 1981

Si trattava di un omicidio caratterizzato dalla motivazione soggettiva del reo, volta a salvaguardare una particolare forma di onore, o comunque di reputazione, con particolare riferimento all’ambito relazionale dei rapporti matrimoniali, nel quale pesano gli esiti estremi della pressione esercitata dalla reputazione sociale;

In Italia, sino al 1981, un delitto perpetrato al fine di salvaguardare l’onore (es.: uccidere la moglie adultera o il suo amante, spesso entrambi) era sanzionato con pene attenuate rispetto all’analogo delitto di diverso movente, poiché veniva riconosciuto che l’offesa alla rispettabilità arrecata da una condotta “disonorevole” aveva valenza di gravissima provocazione e la riparazione dell’onore, anche violenta, godeva di comprensione sociale e giuridica.

il dettato originario della norma:

Codice Penale, art. 587 (ante 1981)
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Poi l’abrogazione; per un uomo, quindi, il tentativo di preservare la rispettabilità propria e della famiglia non costituisce una circostanza attenuante. La comprensione sociale e giuridica per la riparazione violenta dell’onore sono – giustamente, vogliamo aggiungere – venute meno; la macchia del delitto d’onore è stata cancellata dal nostro ordinamento in nome di un doveroso senso di civiltà.

In Portogallo e nei maggiori Paesi dell’America Latina invece, ancora oggi, per una donna l’onore può essere difeso anche attraverso l’infanticidio, usufruendo pertanto di pene più miti rispetto all’omicidio commesso per qualsiasi altro movente

Nella normativa italiana non compare il movente dell’onore da salvaguardare, ma rimangono le sanzioni ridotte rispetto all’omicidio volontario e/o preterintenzionale.

Inoltre, anche la sindrome premestruale viene identificata quale attenuante per assolvere l’assassina dall’accusa di omicidio volontario.

In Inghilterra la 29enne Sandie Craddock “a causa dello squilibrio ormonale legato alla sindrome pre-mestruale” ha ucciso a coltellate un suo collega di lavoro. Il tribunale ha identificato come motivo dell’aggressione la sindrome premestruale, pertanto ha deciso di derubricare l’accusa da omicidio volontario ad omicidio colposo.

Sandie quindi non ha avuto una pena detentiva, ma è stata solo condannata con la condizionale e le è stato imposto di curarsi.
La Craddock infatti “in quei giorni” avrebbe anche in precedenza più volte effettuato aggressioni violente nei confronti di uomini e donne, guadagnandosi circa 30 denunce.

http://www.tartaportal.it/forums/58609-donna-uccide-collega-assolta-dal-giudice-sindrome-premestruale.html

http://www.straightdope.com/columns/read/2594/can-a-womans-menstrual-cycle-make-her-more-susceptible-to-the-effects-of-alcohol

http://www.cobraf.com/forum/coolpost.php?reply_id=233736

http://www.nytimes.com/1982/03/07/magazine/dispelling-menstrual-myths.html?sec=technology&spon=&pagewanted=5

In Inghilterra, quindi, oltre alle attenuanti emotive per l’uccisione di figli neonati, viene riconosciuta l’attenuante anche per l’accoltellamento di soggetti adulti estranei alla famiglia.

Con la sindrome premestruale le donne è possibile che abbiano ogni mese intere settimane di accesso alle pene attenuate, poi 5/6 giorni di sindrome mestruale, occasionalmente anche la sindrome puerperale….

Copertura a vita

Nel Regno Unito è stato creato un pericoloso precedente a causa del quale la tranquillità dell’intera popolazione potrebbe essere indotta a vacillare.

Prima di venire giudicato da un magistrato donna o di essere operato da un chirurgo donna, un inglese dovrebbe informarsi se per caso ha il ciclo o sta per averlo?

A questo punto si rendono necessarie alcune riflessioni

Dando per scontato che legislatori e giuristi di mezzo mondo non siano preda di follia collettiva, è presumibile che le attenuanti universalmente riconosciute in caso di omicidio per mano femminile siano fondate su solide e comprovate basi scientifiche.

Fior di ricerche dovrebbero avvalorare la teoria secondo la quale lo scompenso ormonale dovuto al periodo premestruale ed al periodo puerperale, siano causa o possano esserlo di comportamenti devianti, irrazionali, incontenibili.

La persona che agisce sotto l’influsso destabilizzante dello scompenso ormonale sarebbe quindi impossibilitata a controllare il proprio agire, tanto da avere diritto a considerevoli attenuanti in caso di soppressione di una vita umana.

Non conoscendo nei dettagli la letteratura scientifica dalla quale tale convinzione prende vita, dobbiamo credere che esista e sia abbondantemente dimostrata, visto l’innegabile influsso su decine e decine di Codici Penali.

Sembra, però, una forte delegittimazione delle capacità, dell’autodeterminazione ed in generale delle caratteristiche psico-emotive della donna.

Appare curioso che la figura femminile venga tratteggiata dalla normativa internazionale come una sorta di incapace, categoria protetta in quanto minus habens, irresponsabile delle proprie azioni.

Non è così, non può essere così

Uno stuolo di donne emancipate dovrebbe contestare la chiave di lettura giudiziaria che può definirle “incapaci di intendere e di volere” quando hanno il ciclo mensile, quando sono in attesa di averlo, quando partoriscono, quando sono in attesa di partorire, dopo avere partorito.

In pratica tutta la vita di una donna sessualmente matura, dalla pubertà alla menopausa

Si tratta di una chiave di lettura giudiziaria in aperto contrasto con le rivendicazioni dell’intero universo femminile.

Quote rosa e sacrosante rivendicazioni di pari opportunità, che fine farebbero secondo i Codici Penali?

Ad una persona fragile ed umorale, talmente in balìa dagli sbalzi ormonali da usufruire delle attenuanti tipiche delle categorie a rischio, soggetta a temporanee ed incontrollabili incapacità di intendere e di volere durante tutto l’arco della propria maturità, chi affiderebbe le chiavi della politica, dell’economia, dell’amministrazione pubblica, della sanità, della magistratura, della polizia o dell’esercito?

Non è così, non può essere così

Per quale motivo la sindrome premestruale non può indurre in altri errori che non siano l’omicidio? Ogni donna sarebbe a rischio di comportamenti asociali ed incontrollabili in qualunque istante della propria vita, anche al momento di prendere decisioni di cruciale importanza

Non è così, non può  essere così 

Da Emma Marcegaglia a Conchita De Gregorio, da Giulia Buongiorno a Simonetta Matone, da Milena Gabbanelli a Renata Polverini, migliaia di donne dimostrano ogni giorno il proprio valore, dimostrano di sapersi guadagnare spazi prestigiosi nella politica, nell’imprenditoria, nel giornalismo, nella magistratura ed in molti altri settori storicamente maschili.

Ma se uccide un bambino, ecco che la donna forte, decisa, intelligente, realizzata ed emancipata viene suo malgrado protetta nel bozzolo di una eterna ed irresponsabile incapacità di intendere e di volere.

Come mai nessuna voce femminile, anche autorevole, si è mai levata ad evidenziare questa contraddizione?

Può essere lecita una doppia veste, a seconda della convenienza del momento?

Logica, forte e perfettamente lucida quando reclama le quote rosa; fragile, uterina ed incapace quando deve rispondere alla giustizia.

Non può essere nemmeno così.


[1] Alessandra Bramante – IL FIGLICIDIO MATERNO, fare e disfare…dall’amore alla distruttività. Aracne, 2005

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articolo apparso per la prima volta sul vecchio  ”MetroMaschile” in data 14 settembre 2009

di Gaetano Giordano e Fabio Nestola

I dati  provengono dai quotidiani nazionali e/o locali che rendono disponibili versioni on-line; il monitoraggio sullo stalking femminile ha riguardato tutte le notizie – nessuna esclusa – reperibili in rete.

Le notizie originali sono consultabili sul blog violenza-donne.blogspot.com, dal quale sono anche linkabili le fonti.

Il Decreto Sicurezza che conteneva “misure contro gli atti persecutori” (stalking) è stato varato il 23 febbraio 2009 (DL n°11), poi convertito in legge il 23/4 (38/09), pubblicata sulla G.U.n° 95 del 24 aprile.

A partire dal 23 febbraio, pertanto, è possibile monitorare gli episodi di cronaca che prima di allora facevano riferimento ai reati di molestie, maltrattamento, ingiurie, minacce, percosse, lesioni, danneggiamento etc., ora accorpati nello stalking qualora siano espressione di un comportamento persecutorio continuato nel tempo.

La norma novellata – art. 612 bis – nasce con l’obiettivo dichiarato di contrastare la persecuzione di genere, ove per “genere perseguitato” si intende il solo genere femminile. Quasi che lo status di vittima sia riferibile esclusivamente ad una figura femminile, mentre al genere maschile viene comunemente associato il monopolio della violenza agita, mai subita.

Una percezione ricorrente circoscrive la violenza femminile a fenomeni del tutto marginali, sporadici e poco significativi; i procedimenti giudiziari e gli episodi di cronaca nera testimoniano, purtroppo, una realtà profondamente diversa (TABELLE 1 e 2).

A sei mesi dal varo della Legge 38/09, un primo monitoraggio registra 41 casi riportati dai media di comportamenti persecutori, violenti e/o molesti, tenuti da donne.

ETÀ – L’età della stalker riserva poche sorprese: un solo caso in entrambe le fasce estreme under 20 ed over 50, mentre nelle fasce intermedie si concentra la larga maggioranza dei casi, con un picco di 13 casi (32%) nella fascia 31-40. In tre casi le fonti non riportavano l’età della donna denunciata per stalking.

RIPARTIZIONE SUL TERRITORIO – sostanzialmente simile il numero di episodi verificatisi al nord (16) ed al centro (14), mentre un sensibile calo si registra nei casi accaduti al sud (6) e nelle isole (5), che accorpati raggiungono il 27% dei casi totali verificatisi in Italia nel periodo di riferimento.

MOVENTE – come previsto dal Legislatore, il profilo critico delle relazioni di coppia risulta essere prevalente tra i motivi che generano il reato di stalking (TABELLA 3).

Separazioni e divorzi incidono per il 15% (6 casi)

Le relazioni interrotte, sia etero che omosessuali, sono la maggioranza: 46% (19 casi)

Le relazioni mai nate a causa di un rifiuto scatenano reazioni persecutorie nella misura del 23% (9 casi)

Molestie varie, con scarsi elementi valutativi forniti dalle fonti, sono il 13% ( 5 casi)

Anche uno dei due casi catalogati come “motivi economici” (Aversa, 25/5) deriva da un divorzio, ma senza accenni a gelosia morbosa o tentativi di imporre una riconciliazione: la persecuzione della stalker era finalizzata ad ottenere dalla vittima somme di denaro più ingenti rispetto a quanto stabilito in tribunale.

VITTIME – in 15 casi la vittima è una donna, in 23 un uomo adulto, in 1 caso la vittima è un minore di sesso maschile (Torino, 10/4), in 2 casi vi sono vittime plurime non sempre quantificabili, in quanto la denuncia per stalking è stata presentata da una famiglia (Campobasso, 4/6) e da un intero condominio nei confronti di un’inquilina molestatrice (Genova, 13/5). In un caso simile di molestie al vicinato, invece, (Rio Marina, 16.8) ci sono vittime identificabili in quanto le persone stalkizzate sono un uomo ed una donna.

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Questi primi dati smentiscono due postulati:

1. Anche le donne perseguitano le donne. È falso pertanto che le donne molestate siano vittime della violenza agita esclusivamente da uomini.

2. Anche le donne perseguitano gli uomini. Sono false pertanto le teorie dominanti che circoscrivono ruoli stereotipati: donna/vittima e uomo/carnefice.

Punto 1) – Nel 37% dei casi monitorati la stalker molesta una donna, con motivazioni varie: l’incapacità di accettare l’interruzione di un rapporto saffico, l’attrazione non corrisposta per una partner eterosessuale, il binomio invidia-vendetta, il disegno persecutorio ai danni della nuova compagna del proprio ex.

Punto 2) – La persecuzione di genere non è affatto unidirezionale, anche la donna è in grado di perseguitare, insultare, molestare, usare violenza fisica e psicologica, pertanto anche la figura maschile può esserne vittima.

La violenza femminile in generale, ed il female-stalking in particolare, sono oggetto di studio in diversi Paesi europei ed extraeuropei[1], solo in Italia non esiste alcuna indagine ufficiale che studi le vittime di genere maschile, come non esiste alcuna struttura di accoglienza pubblica se ne occupi.

Dal monitoraggio emerge una percentuale del 58% di vittime maschili (23 casi su 41 presi in esame, 24 considerando il caso che coinvolge un minorenne), ma in questa sede non è importante stilare classifiche; interessa piuttosto far emergere un aspetto finora ignorato dai promotori della legge sullo stalking, vale a dire la necessità di prevenire, contenere e sanzionare qualunque forma di violenza, indipendentemente dal genere di autori/autrici e vittime.

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Si rende inoltre necessario sottolineare un elemento, legato alle motivazioni che spingono la stalker ad agire: nella maggioranza dei casi anche la persecuzione D>D ha come reale obiettivo un uomo.

Quando una donna separata compie atti persecutori nei confronti della nuova compagna del proprio ex, l’intento sembra essere quello di rendere all’ex partner la vita impossibile, creare ostacoli, incrinare l’armonia della nuova coppia, se possibile spingerla alla rottura.

La persona abbandonata, in modo particolare quando non riesce a ricostruire una nuova relazione, può percepire come insostenibile la felicità dell’ex partner, colui che identifica come causa scatenante del proprio dolore e della propria solitudine.

L’accettazione passiva aggrava il malessere psicologico, l’azione quindi può avere una valenza sia risarcitoria che ostativa, oltre ad essere terapeutica per chi la mette in atto. Agisce perché “deve”, l’acting-out persecutorio diviene la terapia per stare meglio, o illudersi di stare meglio.

Ha inizio uno stalking indiretto, con un bersaglio occulto ma reale (l’ex partner) ed uno palese ma strumentale (la nuova compagna). Lo stalking verso una nuova partner sembrerebbe essere, con molta verosimiglianza, più un modo per colpire l’ex partner che non una mera espressione morbosa della propria gelosia.

La stalker potrebbe anche essere in buona fede. Probabilmente riconosce come persecutorie le proprie azioni, ma la persecuzione viene legittimata nella misura in cui considera “giusto” punire l’ex partner attraverso la distruzione di quella felicità lei non riesce a ricostruire.

La stalker non ha alcun legame con la vittima palese, se non quello di percepirla come fonte di felicità per la vittima occulta: non ha motivi di rancore pregresso, non vi sono debiti insoluti, carriere ostacolate, vecchie ruggini o faide familiari, spesso non la conosce affatto (es. Modena 26/3; Lucca 18/3; L’Aquila 12/3, Siena 25/6).

Se ne deduce che XX non sarebbe stata mai perseguitata se non si fosse legata ad YY, precedente partner della stalker. La vendetta trasversale colpisce in funzione del ruolo sociale, non per caratteristiche individuali della vittima.

L’obiettivo sembra quello di fare terra bruciata attorno all’ex coniuge, chiunque sia la nuova partner. Quindi costei, pur apparendo vittima palese di stalking, in realtà è solo lo strumento attraverso il quale perseguire lo scopo – reale ma occulto – di creare pregiudizio all’ex partner ostacolandone la serenità della vita di coppia.

Si osserva una differenza sostanziale: mentre lo stalker di genere maschile solo rarissimamente prende di mira il nuovo compagno della ex partner (passando, nel caso, all’aggressione singola di vario livello che può anche esitare in omicidio, ma rimane atto isolato e non concatenazione di comportamenti), la donna compie azione di stalking anche verso la nuova compagna del proprio ex partner, oltre a poter compiere l’atto aggressivo singolo.

Detto in altri termini, si può ipotizzare che la stalker femminile agisca più facilmente, o quasi esclusivamente rispetto all’altro sesso, una modalità di stalking indiretto – per così dire “trasversale” – , nella quale la vendetta, il tentativo di estorcere i consensi o il ripristino della relazione, vengono veicolati attraverso soggetti estranei alla relazione stessa.

Da questo punto di vista, il paragone con i comportamenti riferibili alla sindrome di “Medea” (si colpisce un affetto dell’uomo amato per colpire lui) sembrano indicare una chiave di lettura del fenomeno: tendenzialmente la donna, quando intende colpire l’ex partner, predilige l’aggressione contro un affetto di questi, e dunque contro di lui o, in alternativa, contro la sua nuova partner.

Come già detto, non esiste o quasi lo stalking U>U inteso come una serie di atti persecutori contro il nuovo partner. Ad ulteriore conferma i dati emergenti dal monitoraggio sui casi di stalking maschile, relativi allo stesso periodo di riferimento 3/09 – 8/09.

Su 73 casi censiti 70 (96%) hanno contemplato lo stalking verso donne che hanno rifiutato di divenire partner dell’offender o che hanno cessato di esserlo.

Abbiamo poi 1 caso di stalking plurimo, agito da un pregiudicato che terrorizzava le persone del luogo e 3 casi di stalking U>U, tutti verso consanguinei:

- verso uno zio (Iglesias, 3/8), sembra per questioni patrimoniali

- verso il padre (Bologna, 29/8) a causa dei problemi di alcolismo del figlio.

- verso i figli ormai cinquantenni (Genova, 19.8) aggrediti dall’anziano padre ricoverato in clinica psichiatrica.

Nessun episodio, quindi, di persecuzione nei confronti di un nuovo partner della propria ex, casistica che invece compare nel monitoraggio dello stalking femminile nella misura del 18% (7 casi su 40).

Il tentativo di ottenere soddisfazione e vendetta passa dunque (come avviene appunto anche nei comportamenti “alla Medea”) anche attraverso la ferita affettiva dell’ex partner, e ciò implica che la donna – contrariamente all’uomo – tende a colpire per vendetta e che in tal senso non necessariamente la persona colpita deve essere l’ex partner, potendosi la vendetta estendere a chi gli sia affettivamente vicino.

Questo può essere una ulteriore indicazione per considerare il “mobbing genitoriale”[2] – vale a dire i tentativi di estromettere il padre dei propri figli – come una forma di stalking trasversale, nel quale i comportamenti punitivi ed estorsivi rivolti direttamente all’ex partner nello stalking diretto (molestie, minacce, intimidazioni, violenze fisiche) sono sostituiti da comportamenti tesi a far soffrire l’ex partner attraverso la sofferenza di un oggetto d’amore o la sua privazione.

Da questo punto di vista, esistono dunque due forme di stalking:

- lo “stalking diretto” agito, in percentuali sensibilmente diverse, da soggetti di entrambi i generi,

- lo “stalking trasversale”, prerogativa tipicamente femminile.

Il che ulteriormente dimostra, in sostanza, come la violenza e l’aggressività femminile siano un universo tutto da esplorare.

Gaetano Giordano,  Fabio Nestola

NOTE:

[1] Reid Meloy, Cynthia Boyd, – Female Stalkers and their victims, 2004

Purcell R., Mullen P – A study of women who stalk, 2001

http://www.canadiancrc.com/female_sexual_predators_awareness.aspx

Kanin JJ., – Statistics on female rape, 2000

Donald G. Dutton, Kenneth N. Corvo , John Hamel The gender paradigm in domestic violence , 2009

Daniel Whitaker – Women: often the aggressors, Journal of Public Health 2001

Murray A. Straus, Family Research Lab., Un. of New Hampshire, Dominance and Symmerty in partner violence, 2006

[2] IL MOBBING GENITORIALE DALL’ETOLOGIA ALL’ETICA – Roma, convegno AILAS 2006, Gaetano Giordano e Giuseppe Dimitri – (PM, 26 Aprile 2007), http://www.psychomedia.it/, http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano3.ht

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articolo apparso per la prima volta sul vecchio  ”MetroMaschile” in data 3 giugno 2009

Apprendo, nel leggere il blog di Claudio Risè, che la tanto attesa (non dal sottoscritto) riforma dei cognomi si trova in dirittura d’arrivo. Secondo tale riforma al tradizionale cognome paterno ne verrà affiancato un’altro, materno (prima o dopo? Ah, che problema!), decidendo poi la persona in questione quale dei due vorrà trasmettere a sua volta ai propri figli.

Nel mio piccolo, concordo con il Prof. Risè quando afferma la portata simbolica – in termini di appartenenza ed identità – del cognome, così come convengo che sia oggettivamente ingiusto, attualmente, che la Madre non possa trasmettere il proprio alla prole; sempre allo stesso modo sono fermamente convinto che procedere secondo un principio di rivincita – vendetta per le passate discriminazioni costituisca una deriva sociale dagli effetti per tutto deleteri.

Però, sempre nel mio piccolo, sono anche fermamente convinto che proprio per la medesima grande portata simbolica della faccenda i singoli individui non dovrebbero avere alcuna possibilità di scelta e che l’abolizione del cognome paterno sia una follia, in termini di ulteriore allontanamento del Padre dalla famiglia e dai figli con tutti i disastri sociali che ne derivano.

Non nascondiamoci dietro un dito. Questa riforma di fatto è la fine di quel simbolo millenario – il cognome maschile – di reciproca appartenenza ed identificazione tra Padri e figli.

Ma può esistere una soluzione in grado di salvare capra e cavoli, ossia dare riconoscimento alle giuste rivendicazioni femminili senza dover cancellare questo simbolo di appartenenza? La risposta è si.

Si tratta infatti di un tema al quale sono particolarmente sensibile e che ho già studiato in precedenza, essendomene occupato fin dal 2005 dapprima con una ricerca per la redazione di Uomini3000, in seguito anche con un articolo su questo blog (cliccare sul tag “riforma dei cognomi”).

In questi elaborati sostenevo una tesi alla quale io credo ancora fermamente perché costituisce a mio avviso l’uovo di colombo, e che è questa: alla prole vengono trasmessi i cognomi di entrambi i genitori, ma le femmine trasmetteranno alla generazione successiva solo il cognome della Madre, i maschi solo quello del Padre.

Gli effetti pratici di un tale assetto sarebbero che l’attuale “lignaggio maschile” rimarrebbe inalterato (perchè effettivamente ora è così, tutta la prole eredita il cognome del padre ma solo i maschi la trasmettono alla generazione successiva) ma verrebbe affiancato da un analogo cognome femminile funzionante in maniera assolutamente speculare (tutta la prole lo eredita, ma solo le femmine lo trasmettono alla generazione successiva).

Credete che una soluzione così semplice fosse fuori della portata di legislatori e politici? No, ma nessuno ci ha pensato (rectius: nessuno ci ha voluto pensare): probabilmente perchè, nella sua semplicità e razionale spirito di giustizia, non era fungibile agli scopi ideologici del politicamente corretto secondo cui si rende giustizia alle donne bastonando gli uomini – meglio se Padri – e secondo cui quanto più l’individuo è sovrano nel suo arbitrio, legibus solutus, più è libero.

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...di Winston Churchill:

Un uomo non vale per i soldi che ha, ma per il credito di cui gode

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C’è un solo avventuriero al mondo, e ciò si vede soprattutto nel mondo moderno: è il padre di famiglia. Gli altri, i peggiori avventurieri, non sono nulla, non lo sono per niente al suo confronto. Tutto è sapientemente organizzato contro di lui. Fa pena, è esposto a tutto, ai quodlibet, alle ingiurie, al peggio di tutto: a una sorta di riprovazione, di malevolenza universale, di presa in giro, di tacita ingiuria

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Gli uomini che meglio riescono a stare con le donne sono gli stessi che sanno starci benissimo senza

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Il padre è insegnante e maestro. E’ mentore e modello di comportamento. E’ l’esempio del successo e lo sprone al suo raggiungimento. ……..Conosciamo le statistiche: i bambini che crescono senza la figura del padre sono molto più facilmente soggetti a lasciare la scuola, a compiere crimini e a finire in prigione. Sono anche molto più facilmente vittime di disturbi comportamentali…

...di Claudio Risè:

Una società siffatta, "senza padri", nella quale tutti dunque rimangono "figli", é, come dimostrano le cronache, infantile, e sostanzialmente perversa. Perché sia così lo spiego in tutti i miei libri, ma lo faceva già benissimo Sigmund Freud nel 1905, non osando peraltro pensare che le patologie individuali da lui descritte diventassero endemiche, e venissero addirittura promosse dall'organizzazione sociale, attraverso la "rimozione" della figura che nell'essere umano ne impedisce lo sviluppo: il padre, appunto.

...di Oriana Fallaci:

Oh, non mi fraintenda: capisco anche il concetto di paternità. Lo vedrà nel mio romanzo, se farò in tempo a finirlo. Lo capisco così bene che parteggio con tutta l'anima pei padri divorziati che reclamano la custodia del figlio. Condanno i giudici che quel figlio lo affidano all'ex-moglie e basta, e ritengo che nella nostra società oggi si trovino più buoni padri che buone madri. (Segua la cronaca. Quando un padre impazzito ammazza un figlio, ammazza anche sé stesso. Quando una madre impazzita ammazza un figlio, non si ammazza affatto e va dal parrucchiere)

...di Alain Minc:

Alla parola parità, i deputati si mettono sull'attenti. Alla parola donna, tremano. Il vostro potere è assoluto: i parlamentari cercano di anticipare i vostri desideri, come i cortigiani di un Luigi XIV o di un Napoleone

luoghi di culto


in città, la popolazione di fede cristiana usa pregare in questo modo:

Ave Giuseppe, pieno di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra gli uomini, e benedetto è il frutto del seno della tua Sposa, Gesù. Ave Giuseppe, padre putativo di Cristo, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

in città, la popolazione di fede islamica ama ricordare nelle proprie proghiere il versetto 33 della sura XXXI (Luqmân):

Uomini, temete il vostro Signore e paventate il Giorno in cui il padre non
potrà soddisfare il figlio né il figlio potrà soddisfare il padre in alcunché. La
promessa di Allah è verità. Badate che non vi inganni la vita terrena e non vi
inganni su Allah l'Ingannatore.

iniziative permanenti

  • lettera aperta al ministro Mara Carfagna

    Preliminarmente ed a latere della manifestazione di Roma svoltasi il 5 ottobre 2011 con ampia partecipazione di sigle associative e grande successo di pubblico, è stata elaborata – da parte di alcune cittadine e cittadini per le VERE pari opportunità senza pregiudizi – e consegnata al ministro pro-tempore per le pari Opportunità Mara Carfagna una lettera aperta che questo sito fa propria e ben volentieri pubblica, invitando i lettori ed i passanti che si riconoscano con quanto espresso a volerla inoltrare al Ministero a proprio nome (in cartaceo o in email, con nome proprio o anche in nickname), possibilmente dandone [...]

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Leggi e commenta gli articoli di "teoria marziana"

  • “Il cucchiaio non esiste”: la strada possibile per la soluzione della Questione Maschile

    (terzo articolo della serie “teoria marziana”)
    di Carlo Zijno (editore MM)
    Abbiamo visto nel precedente articolo della serie “teoria marziana” come la Questione Maschile  sia stata originata da una sorta di “lotta di classe” che si è svolta contro di noi in questi anni, lotta di classe che è stata possibile – anche da parte settori sociali [...]

    (10 commenti)

  • le cause della Questione Maschile

    di Carlo Zijno
    Prosegue la serie di articoli taggati “teoria marziana”: nel precedente abbiamo analizzato le definizioni di QM pregresse, riducendole ad una soltanto che – applicata ai vari casi pratici – ha dimostrato di funzionare; in questo passeremo allo studio delle cause, delle origini della QM.
    Già le definizioni forniteci in quella occasione contenevano delle indicazioni [...]

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  • Questione Maschile. La mia definizione

    di Carlo Zijno
    Data al 2001 la mia prima adesione ad un MoMas, ed era Uomini3000. Poi è seguita l’adesione a Maschi selvatici, e tante altre iniziative in tutto il corso del decennio: ho visto nascere (e qualche volta ne sono stato il promotore, come nel caso di MetroMaschile) blog, gruppi e siti.   
    Da allora, e [...]

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    Citazione di: beta - Oggi alle 00:20:38se per caso poi il divorzio lo chiede lei..il fatto che non hai chiesto il divorzio equivale al perdono. dunque lei puo chiedere il divorzio pur avend tradito e prendersi tutto, in q... […]
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    Buongiorno, sono una mamma che si sta separando. Magari vi chiederete perchè scrivo a voi; è come buttarsi in bocca al nemico. Invece io non credo che dovrebbe essere così. Perchè anche se separati, i genitori rimangono sempre genitori dei figli e come tali non dovrebbero litigare riguardo al loro benessere. Quindi quello che non capisco è perchè [...] […]
    Rino
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    IL PIONIERE (DEI PIONIERI) *** In questi giorni  – venticinque anni fa – Misterxy digitava la sua prima lettera di critica, smascheramento e condanna ad un quotidiano, in risposta ad articoli e commenti celebrativi dell’ingresso delle DD nelle Forze Armate, “conquista” femminista a quei tempi sognata e – apparentemente – irraggiungibile.  Ma poi raggiunta se […]
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