Incredibile sentenza della cassazione: se è lei a doverli  versare, gli alimenti per i minori vengono derubricati da diritti inalienabili ed irrinunciabili a “contributo a favore del Padre”,  e quindi… se ne può fare a meno.

Adesso sì che stiamo a posto: se a dover pagare è lui, allora  “vada a fare il raccoglitore di pomodori”;  se è lei… se ne può discutere. Un consiglio: cercate di non finire, se potete,  nelle mani dei giudici. Del diritto (oltre che del domani) non v’è certezza.

La redazione

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Incredibile sentenza: o paga lui o non paga nessuno

 di Fabio Nestola (Presidente FENBI)

Il coniuge separato che versa in una condizione di debolezza economica può assolvere ai suoi obblighi di genitore offrendo ospitalità ai figli senza dover pagare l’assegno di mantenimento. Lo sancisce la Cassazione (sentenza 15565/11).
La suprema Corte ha bocciato il ricorso di un abruzzese separato dalla moglie nell’aprile 2006, padre di due ragazzi, che chiedeva di ripristinare il mantenimento anche a carico della ex consorte in favore dei figli. Secondo la Cassazione «il mantenimento cui ciascun genitore è tenuto verso i figli, può ritenersi assolto dal genitore dotato di reddito proprio con cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all’ospitalità da parte dello stesso genitore non convivente in occasione del diritto di visita».

Il caso

In precedenza, il Tribunale di Lanciano, modificando le condizioni di separazione, aveva disposto l’affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocazione abituale presso la casa del padre e il diritto-dovere della madre di avere con sè i figli secondo determinate modalità. A carico della madre era stato stabilito un assegno di 400 euro mensili a titolo di concorso nel mantenimento.  Assegno revocato dalla Corte d’appello dell’Aquila, sulla base delle difficoltà economiche in cui versa la donna. Da qui il ricorso in Cassazione volto a ripristinare il concorso al mantenimento a carico della ex.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’ex coniuge sottolineando che i colleghi di merito «con adeguata motivazione» hanno preso atto del fatto che la donna si trova «in una situazione economica che non le consente, oltre all’assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lei, il versamento anche di un contributo ulteriore in favore del padre».

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Che vergogna!

Come si può definire diversamente un tale scempio del Diritto?

Due pesi e due misure, come troppo spesso accade nel nostro Paese

Visto che chi dovrebbe versare un contributo è la madre, caso atipico, la Cassazione si arrampica sugli specchi per giustificare la revoca dell’assegno.

Oltretutto nel caso specifico si trattava di un assegno modesto, 200 euro per ogni figlio.

A ruoli invertiti, si chiede agli ermellini quante volte abbiano preso decisioni analoghe nei confronti di un padre.

Da notare la perla della Suprema Corte: «(…) non le consente (…) il versamento anche di un contributo ulteriore in favore del padre».

Nei confronti di un padre, anche se pesantemente indigente, non sono ammesse deroghe al versamento in quanto la somma erogata è un diritto inalienabile dei figli; diritto inalienabile che curiosamente sparisce quando a versare dovrebbe essere la madre, in tal caso infatti l’assegno diventa “a favore del padre”

 In questi giorni si aggrava la posizione del Maresciallo Fabrizio Adornato, padre separato di Genova in sciopero della fame, a Roma per protestare contro l’accanimento giudiziario che lo costringe a vivere sotto la soglia di povertà.

Non ottiene alcuna risposta dal CSM, dalle Procure presso le quali ha sporto innumerevoli denunce, dal Presidente della Repubblica al quale ha rivolto diversi appelli.

E’ disposto a proseguire ad oltranza, fino a morire letteralmente di fame in mezzo alla strada, tanto non ha altra via d’uscita: è la stessa fine alla quale il sistema lo ha condannato togliendogli il diritto ad una vita dignitosa.

È poco lungimirante, Fabrizio Adornato.

Per risolvere velocemente la situazione sarebbe stato sufficiente mascherarsi da donna; una parrucca, un po’ di trucco et voilà, l’assegno è revocato come per miracolo.

Ce ne sono tanti come Fabrizio Adornato, decine di migliaia.

Non tutti emergono, non tutti hanno la forza di umiliarsi pubblicamente, la maggior parte sceglie di rimanere nell’ombra cercando di sopravvivere, elemosinando comprensione e un rigurgito di dignità.

È un problema emergente che le associazioni di categoria denunciano da anni. Ultimamente sono arrivate le conferme statistiche anche da parte della Caritas, che assiste con un pasto caldo migliaia di padri separati ed ha sensibilizzato alcune amministrazioni comunali a studiare ammortizzatori sociali per quella che è ormai riconosciuta come categoria di “nuovi poveri”.

Ignorati dalla Giustizia, pronta a schierarsi solo quando l’indigenza si tinge di rosa.

 Una proposta: non potrebbe, la Cassazione, esaminare i casi che le vengono sottoposti senza conoscere il genere delle parti?

Dati oscurati, la decisione viene presa in punta di Diritto, a prescindere dalla considerazione che possa penalizzare un padre o una madre.

Poi a sentenza emessa – solo a sentenza emessa – vengono aggiunte le generalità delle parti.  

Siamo sicuri che, se fosse stato utilizzato questo metodo, le sentenze di Cassazione degli ultimi 20 anni non sarebbero profondamente diverse?

Alla faccia della Certezza del Diritto.

Che vergogna!

 Fabio Nestola

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di Fabio Nestola

In merito alla incontenibilità delle pulsioni infanticide dovute alla depressione post-partum, una vistosa contraddizione è da decenni sotto gli occhi di tutti, nell’impietoso confronto fra cronaca nera e cronaca rosa.

Cronaca nera – da un lato abbiamo il proliferare dei neonati nel cassonetto, fenomeno pericolosamente in espansione tanto da aver reso necessario nel nostro Paese il varo di una legge – Dpr 396 del 3 novembre 2000 – che garantisse alle donne l’anonimato nel parto: la neomamma porta a termine la gravidanza in una struttura pubblica, ma se non si sente pronta a crescere il figlio non ha bisogno di liberarsene abbandonandolo in un cassonetto. È sufficiente che dichiari di sentirsi inadeguata (senza dover motivare nel dettaglio) e può allontanarsi lasciando il figlio alle cure del reparto di ostetricia.

Il bimbo verrà inserito nel circuito delle adozioni, ma almeno ha la certezza di non essere ucciso perché “scomodo”, difficilmente giustificabile o impossibile da mantenere. 

 Cronaca rosa – dall’altro lato abbiamo un fenomeno in aperto contrasto: le lotte in tribunale per far riconoscere i figli illegittimi nati da rapporti occasionali
Un  dato curioso: non c’è mai la nobildonna che porta in tribunale il giardiniere del quale è rimasta incinta mentre il marito era in missione all’estero
Coloro ai quali si attribuiscono figli non voluti sono sempre cantanti, attori, calciatori, registi, presentatori, parlamentari, ricchi imprenditori…
Maradona, Falcao, Joao Batista, Claudio Villa, Pippo Baudo, Vittorio Sgarbi, Mick Jagger, Vasco Rossi… sempre miliardari, mai un nullatenente, un disoccupato, un cassintegrato, un clandestino che vive di espedienti…
Eppure, dal punto di vista giornalistico, l’ipotetica notizia della Baronessa Priscilla di Vallombrosa che spedisce gli avvocati in Romania a cercare il muratore che l’ha sedotta lasciandola incinta, sarebbe sensazionale.
Il classico postino che morde il cane, fa molto più “notizia” del cane che morde il postino
Ma, caso strano, a memoria d’uomo una notizia del genere non è mai esistita
In teoria il bambino avrebbe sempre diritto di sapere chi è il padre, la stessa motivazione data da chi aspetta figli illegittimi concepiti con un compagno occasionale particolarmente facoltoso

In pratica invece, quando non c’è nulla da guadagnare ed il figlio illegittimo sarebbe solo una fonte di problemi – magari mettendo in pericolo il matrimonio prestigioso – una veloce interruzione di gravidanza risolve tutto con discrezione.

I figli del redditizio filone Maradona & Co., invece, vengono alla luce circondati da cure, e nel cassonetto non ci finiranno mai

Garantiscono un futuro dorato, quindi la depressione infanticida non compare mai, oppure diventa stranamente controllabile
La povera Cristiana Sinagra avrebbe avuto tutti i motivi del mondo per essere preda della depressione post-partum: secondo i verbali dell’epoca (1986) era solo una escort di poco conto a servizio della camorra, utilizzata dai piccoli boss locali per festini a base di sesso e droga da offrire quale trattamento di favore al potente di turno; insomma prospettive di un futuro squallido per lei e per il bambino
Ma non ha abortito, non ha spaccato la testa al figlio, non lo ha annegato, accoltellato, strangolato, centrifugato in lavatrice…

Se invece di portare in grembo Diego Armando Junior fosse occasionalmente rimasta incinta di un Pasquale Scognamiglio qualsiasi, la depressione avrebbe prevalso?

Quale aspettativa di vita avrebbe avuto il figlio illegittimo di un disoccupato?

Ecco quale sembra essere il teorema derivante
La depressione non spinge a sopprimere il neonato quando da tale neonato possono derivare benefici per la madre
Cinicamente drammatico, ma confermato dalla cronaca degli ultimi 30 anni

 Ergo: la depressione post-partum è sempre incontrollabile?

Scatena una pulsione omicida non arginabile?

La madre infanticida è sempre incapace di intendere e di volere, tanto da usufruire di pene vistosamente ridotte rispetto ad un omicidio commesso per qualsiasi altro movente?

Se così fosse, come mai le cronache non registrano un solo caso di infanticidio da depressione post-partum negli ambienti dell’aristocrazia e dell’alta finanza?

La depressione puerperale è dovuta a scompensi ormonali, esattamente come la sindrome premestruale; secondo la letteratura scientifica non dovrebbe essere collegata alla pianificazione di una vita più o meno agiata.

Infatti la cronaca nera legata al figlicidio non si limita a casi maturati nella disperazione, nella sottocultura e nel sottoproletariato: caso Cogne docet.  

E’ invece l’elenco delle richieste di test del DNA per l’attribuzione di paternità ad essere costantemente alimentato da donne di ceto non elevato che hanno avuto incontri occasionali con noti e facoltosi personaggi.

Nel 2007, in Val Venosta, si registrava persino la richiesta di una signora piuttosto indecisa, cassiera in un bar, che per cercare il padre del bimbo che portava in grembo aveva fatto pervenire la richiesta del tampone per il prelievo del DNA ad una decina di uomini fra calciatori, politici ed imprenditori della zona[1].

Calcolando il periodo fertile, ha ristretto il cerchio a solo 10 papabili genitori.

È facile immaginare la soddisfazione di colui il quale avrà scoperto, obtorto collo, la gioia di essere riconosciuto responsabile di cotanta famiglia

Non è dato di sapere se nell’intensa attività con sportivi ed industriali ci sarà stato tempo anche per qualche pomeriggio hard col garzone del panettiere ma, nel caso fosse accaduto, valeva la pena citare anche lui?

Meglio pescare fra gli abbienti: la mamma “disinvolta” per se non chiede nulla, come sempre è il bambino ad avere diritto

Una mera questione di principio, insomma

Come mai non viene registrato un solo caso in cui la madre infanticida rivela il nome del padre miliardario dopo aver ucciso il figlio illegittimo con lui concepito?

 Fabio Nestola

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[1] DONNA INCINTA CHIEDE TEST DNA A DIECI PERSONE

http://blog.libero.it/mio1001/view.php?id=mio1001&mm=0&gg=100309

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confronto, analisi e riflessioni

di:

Fabio Nestola

Carlo Zijno

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Estratto del ns. ordinamento.

Omicidio volontario o doloso – art 575 c.p., pena prevista da un minimo di 21 anni all’ergastolo, ove vi siano circostanze aggravanti

Omicidio preterintenzionale (l’esito mortale supera le intenzioni del reo, che intendeva limitarsi ad intimidire la vittima, percuoterla o procurarle ferite) – art. 584 c.p., pena prevista da 10 a 18 anni

Omicidio colposo (decesso per una responsabilità imputabile al reo, es: crolla la scuola, imputati ingegneri e costruttori) – art. 589 c.p., pena prevista da 6 mesi a 5 anni, minimo elevato ad 1 anno in caso di omicidio colposo commesso violando il codice della strada o le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Infanticidio – art. 578 c.p – “la madre che cagiona la morte del neonato dopo il parto o del feto durante il parto (…) è punita con la reclusione da 4 a 12 anni. A coloro che concorrono al fatto (…) si applica la reclusione non inferiore ad anni 21. Tuttavia se essi hanno agito allo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita di un terzo (…)

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Uccidere un neonato, quindi, è molto meno grave: comporta pene detentive vistosamente inferiori rispetto all’omicidio volontario o preterintenzionale

E’ meno grave quando a compiere l’infanticidio è la madre

Se l’infanticidio è commesso dal padre, infatti, questi non beneficia delle vistose riduzioni di pena previste dal reato specifico, ma viene incriminato per le fattispecie di reato di cui sopra: “A coloro che concorrono al fatto (…) si applica la reclusione non inferiore ad anni 21.”

21 anni come minimo edittale, pena prevista per il reato di omicidio volontario. Alcune riduzioni di pena sono previste qualora l’infanticidio venga commesso in concorso con la madre, nell’intento di favorirla.

L’esclusione del padre dalla concessione delle attenuanti previste nello specifico articolo 578 riservato alla madre ha motivazioni psico-emotive, è strettamente legata alla gravidanza ed agli scompensi che ne derivano.

Nell’esaminare un estratto di normativa internazionale, infatti, la gravidanza ed il parto sembrano essere eventi destabilizzanti, traumatizzanti, patogeni, causa di un disturbo comportamentale temporaneo che può portare anche all’uccisione del neonato.

L’Italia proviene da una cultura all’interno della quale l’evento della gravidanza è sempre stato avvolto da contenuti nobili ed altamente positivi: la puerpera è giustamente orgogliosa del compito di procreazione che la Natura le ha riservato, è serena, radiosa, lo sguardo ed il sorriso illuminati da una nuova luce, l’amore e la dolce consapevolezza della vita che sta nascendo in lei sono i sentimenti che la guidano nel suo percorso.

Almeno così si credeva

La normativa internazionale considera il puerperio alla stregua di una patologia estremamente aggressiva sotto il profilo psico-emotivo, tanto da rendere la donna che ne è vittima incapace di intendere e di volere qualora uccida il proprio figlio

La cronaca e soprattutto la normativa, quindi, smentiscono drasticamente l’icona idilliaca della neomamma serena, radiosa, felice.della missione naturale

I 20 codici penali oggetto dell’analisi evidenziano alcune particolarità:

La gravidanza, il parto ed in genere lo stato puerperale vengono riconosciuti quali cause scatenanti di gravi alterazioni dello stato cognitivo, tali da stemperare la pena detentiva in occasione di una eventuale uccisione del neonato

Nella vita di una donna adulta sembra che nessun altro evento sia tanto patogeno e destabilizzante quanto lo stato puerperale, descritto come:

“influsso perturbatore” (Portogallo)

“equilibrio mentale turbato dal parto o dall’allattamento” (Inghilterra)

“influenza del puerperio” (Svizzera)

“stato di turbamento o di sgomento” (Grecia)

“sotto l’influenza dello stato puerperale” (Argentina, Brasile, Perù)

Nell’America Latina ed in Portogallo, inoltre, compare il movente riconosciuto come attenuante, vale a dire la necessità di sopprimere un figlio del quale sarebbe difficile spiegare l’origine, che potrebbe pertanto compromettere l’onore di chi lo ha concepito:

“per nascondere il disonore” (Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Cuba, Portogallo) “per evitare il disonore” (Colombia)

“per preservare l’onore” (Uruguay)

L’infanticidio per causa d’onore era riconosciuto anche in Spagna fino al 1995.

Griglia – normativa internazionale[1]

NAZIONE

NORMATIVA

Spagna La figura criminis prevista dall’art. 410 c.p., quella tradizionale dell’infanticidio per causa d’onore, è stata abolita dal Nuovo Codice Penale Spagnolo nel novembre 1995
Portogallo Art. 137 c.p. – “infanticidio privilegiato”: la madre che uccide il figlio durante o subito dopo il parto, essendo ancora sotto il suo “influsso perturbatore”, o per nascondere il disonore, è punita con la reclusione da 1 a 5 anni
Austria Il Codice Penale austriaco prevede che la madre che uccide durante il parto oppure “fino a quando è sotto gli effetti del parto” sia punita con la pena detentiva da 1 a 5 anni
Inghilterra La disciplina penale in tema di infanticidio è regolata dal “Infanticide Act“ del 1938, Se una donna con una omissione o un atto intenzionale causa la morte del figlio minore di 12 mesi, può essere condannata per “manslaughter” (paragonabile all’omicidio preterintenzionale del nostro ordinamento) se al momento del fatto il suo equilibrio mentale viene turbato dal parto o dall’allattamento
Scozia La Scozia è l’unico Paese europeo a non prevedere l’infanticidio come fattispecie autonoma di reato. Chi uccide il figlio, padre o madre, viene rinviato a giudizio per omicidio volontario. Le eventuali attenuanti sono tenute in considerazione dal giudice come per qualunque altro omicidio, senza alcun trattamento di favore.
Francia Il reato di infanticidio previsto originariamente dall’art. 300 c.p. è stato abrogato dal codice penale del 1992
Svizzera Art. 116 c.p., in vigore dal 1990 – la madre che durante il parto o finchè si trova sotto l’influenza del puerperio, uccide l’infante, è punita con la pena detentiva da 2 a 6 anni.
Germania Secondo la legge tedesca una madre che uccide il figlio naturale, durante o subito dopo il parto, è punita con la pena detentiva da 3 a 6 anni. Nei casi di minore gravità si applica una pena da 6 mesi a 5 anni.
Grecia Art. 303 c.p. – la madre che intenzionalmente cagiona la morte del proprio figlio durante o dopo il parto, mentre si trova in stato di turbamento o di sgomento, è punita con la reclusione fino a 10 anni.
Argentina Art. 81 c.p. – detenzione da 6 mesi a 2 anni alla madre che, per nascondere il disonore, uccide il suo bambino durante il parto o comunque sotto l’influenza dello stato puerperale
Brasile Art. 123 c.p. – la madre che sopprime il proprio figlio durante il parto o sotto l’influenza dello stato puerperale, è punita con la detenzione da 2 a 6 anni
Bolivia Decreto 10426 del 23 agosto 1972 , art. 258 c.p. – La madre che per nascondere la propria inferiorità o il disonore uccide il suo bambino durante il parto o entro 3 giorni dalla nascita, è punita con il carcere da 1 a 3 anni
Colombia Art 616 c.p. – pena da 1 a 3 anni alla madre che, per evitare il disonore, uccide il figlio che non ha ancora compiuto I 3 anni. Ai nonni materni, se complici, si applica una pena da 3 a 6 anni
Uruguay Art. 310 c.p. – è punto con la pena da 6 mesi a 4 anni di carcere il padre, la madre o un altro parente che, al fine di preservare l’onore, uccide il bambino entro i 3 giorni di vita
Paraguay Art. 214 c.p. – 2 anni di carcere alla madre che, per nascondere il disonore, uccide il figlio entro 3 giorni dalla nascita. La pena è elevata a 3 anni per la complicità dei nonni materni o altri consanguinei
Ecuador Art. 453 – la madre che per nascondere il disonore uccide i figli viene punita con la reclusione da 3 a 6 anni. Uguale pena per i nonni materni spinti dalla medesima motivazione
Perù Art. 110 c.p. – la madre che uccide il suo bambino durante il parto o sotto l’influenza dello stato puerperale, è punita con la reclusione da 1 a 4 anni o con l’obbligo della prestazione del servizio comunitario da 50 a 140 giorni
Cuba Art. 264 c.p. – la madre che entro 72 ore dal parto uccide il figlio al fine di nascondere il disonore di averlo concepito, incorre nella privazione della libertà da 2 a 10 anni
Stati Uniti Nei numerosi codici statunitensi l’infanticidio è considerato “abuso su minore” ed è lasciata alla discrezione del giudice la pena da infliggere. In teoria sarebbe applicabile anche la pena capitale negli Stati che la prevedono. In pratica tale sanzione non è mai stata inflitta

 

Il delitto d’onore è stato derubricato dall’ordinamento italiano con legge 442 del 5/8/ 1981

Si trattava di un omicidio caratterizzato dalla motivazione soggettiva del reo, volta a salvaguardare una particolare forma di onore, o comunque di reputazione, con particolare riferimento all’ambito relazionale dei rapporti matrimoniali, nel quale pesano gli esiti estremi della pressione esercitata dalla reputazione sociale;

In Italia, sino al 1981, un delitto perpetrato al fine di salvaguardare l’onore (es.: uccidere la moglie adultera o il suo amante, spesso entrambi) era sanzionato con pene attenuate rispetto all’analogo delitto di diverso movente, poiché veniva riconosciuto che l’offesa alla rispettabilità arrecata da una condotta “disonorevole” aveva valenza di gravissima provocazione e la riparazione dell’onore, anche violenta, godeva di comprensione sociale e giuridica.

il dettato originario della norma:

Codice Penale, art. 587 (ante 1981)
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Poi l’abrogazione; per un uomo, quindi, il tentativo di preservare la rispettabilità propria e della famiglia non costituisce una circostanza attenuante. La comprensione sociale e giuridica per la riparazione violenta dell’onore sono – giustamente, vogliamo aggiungere – venute meno; la macchia del delitto d’onore è stata cancellata dal nostro ordinamento in nome di un doveroso senso di civiltà.

In Portogallo e nei maggiori Paesi dell’America Latina invece, ancora oggi, per una donna l’onore può essere difeso anche attraverso l’infanticidio, usufruendo pertanto di pene più miti rispetto all’omicidio commesso per qualsiasi altro movente

Nella normativa italiana non compare il movente dell’onore da salvaguardare, ma rimangono le sanzioni ridotte rispetto all’omicidio volontario e/o preterintenzionale.

Inoltre, anche la sindrome premestruale viene identificata quale attenuante per assolvere l’assassina dall’accusa di omicidio volontario.

In Inghilterra la 29enne Sandie Craddock “a causa dello squilibrio ormonale legato alla sindrome pre-mestruale” ha ucciso a coltellate un suo collega di lavoro. Il tribunale ha identificato come motivo dell’aggressione la sindrome premestruale, pertanto ha deciso di derubricare l’accusa da omicidio volontario ad omicidio colposo.

Sandie quindi non ha avuto una pena detentiva, ma è stata solo condannata con la condizionale e le è stato imposto di curarsi.
La Craddock infatti “in quei giorni” avrebbe anche in precedenza più volte effettuato aggressioni violente nei confronti di uomini e donne, guadagnandosi circa 30 denunce.

http://www.tartaportal.it/forums/58609-donna-uccide-collega-assolta-dal-giudice-sindrome-premestruale.html

http://www.straightdope.com/columns/read/2594/can-a-womans-menstrual-cycle-make-her-more-susceptible-to-the-effects-of-alcohol

http://www.cobraf.com/forum/coolpost.php?reply_id=233736

http://www.nytimes.com/1982/03/07/magazine/dispelling-menstrual-myths.html?sec=technology&spon=&pagewanted=5

In Inghilterra, quindi, oltre alle attenuanti emotive per l’uccisione di figli neonati, viene riconosciuta l’attenuante anche per l’accoltellamento di soggetti adulti estranei alla famiglia.

Con la sindrome premestruale le donne è possibile che abbiano ogni mese intere settimane di accesso alle pene attenuate, poi 5/6 giorni di sindrome mestruale, occasionalmente anche la sindrome puerperale….

Copertura a vita

Nel Regno Unito è stato creato un pericoloso precedente a causa del quale la tranquillità dell’intera popolazione potrebbe essere indotta a vacillare.

Prima di venire giudicato da un magistrato donna o di essere operato da un chirurgo donna, un inglese dovrebbe informarsi se per caso ha il ciclo o sta per averlo?

A questo punto si rendono necessarie alcune riflessioni

Dando per scontato che legislatori e giuristi di mezzo mondo non siano preda di follia collettiva, è presumibile che le attenuanti universalmente riconosciute in caso di omicidio per mano femminile siano fondate su solide e comprovate basi scientifiche.

Fior di ricerche dovrebbero avvalorare la teoria secondo la quale lo scompenso ormonale dovuto al periodo premestruale ed al periodo puerperale, siano causa o possano esserlo di comportamenti devianti, irrazionali, incontenibili.

La persona che agisce sotto l’influsso destabilizzante dello scompenso ormonale sarebbe quindi impossibilitata a controllare il proprio agire, tanto da avere diritto a considerevoli attenuanti in caso di soppressione di una vita umana.

Non conoscendo nei dettagli la letteratura scientifica dalla quale tale convinzione prende vita, dobbiamo credere che esista e sia abbondantemente dimostrata, visto l’innegabile influsso su decine e decine di Codici Penali.

Sembra, però, una forte delegittimazione delle capacità, dell’autodeterminazione ed in generale delle caratteristiche psico-emotive della donna.

Appare curioso che la figura femminile venga tratteggiata dalla normativa internazionale come una sorta di incapace, categoria protetta in quanto minus habens, irresponsabile delle proprie azioni.

Non è così, non può essere così

Uno stuolo di donne emancipate dovrebbe contestare la chiave di lettura giudiziaria che può definirle “incapaci di intendere e di volere” quando hanno il ciclo mensile, quando sono in attesa di averlo, quando partoriscono, quando sono in attesa di partorire, dopo avere partorito.

In pratica tutta la vita di una donna sessualmente matura, dalla pubertà alla menopausa

Si tratta di una chiave di lettura giudiziaria in aperto contrasto con le rivendicazioni dell’intero universo femminile.

Quote rosa e sacrosante rivendicazioni di pari opportunità, che fine farebbero secondo i Codici Penali?

Ad una persona fragile ed umorale, talmente in balìa dagli sbalzi ormonali da usufruire delle attenuanti tipiche delle categorie a rischio, soggetta a temporanee ed incontrollabili incapacità di intendere e di volere durante tutto l’arco della propria maturità, chi affiderebbe le chiavi della politica, dell’economia, dell’amministrazione pubblica, della sanità, della magistratura, della polizia o dell’esercito?

Non è così, non può essere così

Per quale motivo la sindrome premestruale non può indurre in altri errori che non siano l’omicidio? Ogni donna sarebbe a rischio di comportamenti asociali ed incontrollabili in qualunque istante della propria vita, anche al momento di prendere decisioni di cruciale importanza

Non è così, non può  essere così 

Da Emma Marcegaglia a Conchita De Gregorio, da Giulia Buongiorno a Simonetta Matone, da Milena Gabbanelli a Renata Polverini, migliaia di donne dimostrano ogni giorno il proprio valore, dimostrano di sapersi guadagnare spazi prestigiosi nella politica, nell’imprenditoria, nel giornalismo, nella magistratura ed in molti altri settori storicamente maschili.

Ma se uccide un bambino, ecco che la donna forte, decisa, intelligente, realizzata ed emancipata viene suo malgrado protetta nel bozzolo di una eterna ed irresponsabile incapacità di intendere e di volere.

Come mai nessuna voce femminile, anche autorevole, si è mai levata ad evidenziare questa contraddizione?

Può essere lecita una doppia veste, a seconda della convenienza del momento?

Logica, forte e perfettamente lucida quando reclama le quote rosa; fragile, uterina ed incapace quando deve rispondere alla giustizia.

Non può essere nemmeno così.


[1] Alessandra Bramante – IL FIGLICIDIO MATERNO, fare e disfare…dall’amore alla distruttività. Aracne, 2005

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Si definisce progressista. Di sicuro è un nemico del regresso, dei tempi bui, quando chiunque poteva venir con/dannato sulla parola.  Quando non vi erano confronti, ricerca di prove, valutazione dei fatti. Quando l’interesse, il risentimento, l’odio o semplicemente i fantasmi, le turbe che agitano l’umana psiche, mandavano al patibolo il predestinato di turno, membro di quella categoria che in quel momento era l’incarnazione del male.

 E’ il giudice spagnolo Francisco Serrano – già premiato da associazioni per la difesa delle maltrattate (Amuvi) e dei minori abusati (Prodeni) – curriculum inattaccabile – che scavalcando ogni paura ha parlato con estrema “contundencia” contro la Ley Orgànica de Protecciòn Integral contra la Violencia de Género, ossia contro la sola violenza oggi concepibile, quella maschile. Che passa per “loco” (pazzo) da quando ha denunciato la decisione del governo di censurare le violenze femminili e di divulgare solo quelle maschili.

 Snocciola i numeri della menzogna femminista e della tragedia maschile, osando ricordare:Diagramma1

 

  • che i dati sui maschi uccisi dai parenti (uomini e donne) appaiono solo negli annuari statistici ma non vengono resi di pubblico dominio e non sono accessibili alla massa. Per volontà del Governo Zapatero.
  • che nessun Ente si occupa di studiare e capire l’incidenza del conflitto familiare e delle separazioni nel superiore numero dei suicidi tra gli uomini (3700, da 1000 a 2000 più delle donne).
  • che i dati delle condanne vengono presentati in forma pregiudiziale e settaria per far credere che nella maggioranza dei casi alla denuncia (10.000/anno) segua la condanna, mentre ciò accade il 10% delle volte e che la violenza da “dominio machista” ha a che vedere con meno dell’1% del totale delle denunce.
  • che la Ley Orgànica de Protecciòn già nel suo presupposto intende la relazione familiare come strutturalmente fondata sulla violenza maschile (giacché, ovviamente, questo significa “violencia de Género”).
  • che tale carattere delle violenze è invece proprio quel che dovrebbe venir provato e dimostrato,  caso per caso.
  • che nella maggior parte dei casi quella che viene qualificata come violenza da “dominio machista” non è altro che semplice conflitto tra eguali nella separazione.

Non mancano altri giudici spagnoli che sostengano queste verità, peraltro note a tutti, tanto che in privato deputati del PSOE (sinistra al governo) e del PP (destra all’opposizione) gli danno ragione ma non osano parlare. E sappiamo perché. Chi parla è finito.

Ma Serrano sfida ogni tabù e – coscientemente – si espone alla pubblica gogna andando fino in fondo.  Senza mezzi termini, denuncia la  “dittatura del femminismo radicale”, parla di “feminazismo” e di un processo non lontano “dall’olocausto sociale”. E chiude con un fendente: “Migliaia di Bilancia1uomini sono in prigione dopo una denuncia, ciò  per il solo fatto di esser maschi. Quante donne stanno in galera per una falsa accusa? Nessuna.”

La reazione femminista è fulminea, cieca, brutale. Viene ordinato al Governo di punire il reo impregnato di “ideologia machista” e quindi incompatibile con il ruolo e le funzioni che la Ley Orgànica (approvata all’unanimità da Sinistra, Centro e Destra nel 2004) gli assegna: usare pochi delinquenti per condannare una massa di innocenti.

Questo è il compito cui Francisco Serrano – eroe del III Millennio – apertamente si sottrae.

¡Que le hacen santo immediatamente!

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El Mundo

Miles de hombres detenidos por denuncias falsas

Texto completo

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RDV

none
articolo apparso per la prima volta sul vecchio  ”MetroMaschile” in data 3 giugno 2009

Apprendo, nel leggere il blog di Claudio Risè, che la tanto attesa (non dal sottoscritto) riforma dei cognomi si trova in dirittura d’arrivo. Secondo tale riforma al tradizionale cognome paterno ne verrà affiancato un’altro, materno (prima o dopo? Ah, che problema!), decidendo poi la persona in questione quale dei due vorrà trasmettere a sua volta ai propri figli.

Nel mio piccolo, concordo con il Prof. Risè quando afferma la portata simbolica – in termini di appartenenza ed identità – del cognome, così come convengo che sia oggettivamente ingiusto, attualmente, che la Madre non possa trasmettere il proprio alla prole; sempre allo stesso modo sono fermamente convinto che procedere secondo un principio di rivincita – vendetta per le passate discriminazioni costituisca una deriva sociale dagli effetti per tutto deleteri.

Però, sempre nel mio piccolo, sono anche fermamente convinto che proprio per la medesima grande portata simbolica della faccenda i singoli individui non dovrebbero avere alcuna possibilità di scelta e che l’abolizione del cognome paterno sia una follia, in termini di ulteriore allontanamento del Padre dalla famiglia e dai figli con tutti i disastri sociali che ne derivano.

Non nascondiamoci dietro un dito. Questa riforma di fatto è la fine di quel simbolo millenario – il cognome maschile – di reciproca appartenenza ed identificazione tra Padri e figli.

Ma può esistere una soluzione in grado di salvare capra e cavoli, ossia dare riconoscimento alle giuste rivendicazioni femminili senza dover cancellare questo simbolo di appartenenza? La risposta è si.

Si tratta infatti di un tema al quale sono particolarmente sensibile e che ho già studiato in precedenza, essendomene occupato fin dal 2005 dapprima con una ricerca per la redazione di Uomini3000, in seguito anche con un articolo su questo blog (cliccare sul tag “riforma dei cognomi”).

In questi elaborati sostenevo una tesi alla quale io credo ancora fermamente perché costituisce a mio avviso l’uovo di colombo, e che è questa: alla prole vengono trasmessi i cognomi di entrambi i genitori, ma le femmine trasmetteranno alla generazione successiva solo il cognome della Madre, i maschi solo quello del Padre.

Gli effetti pratici di un tale assetto sarebbero che l’attuale “lignaggio maschile” rimarrebbe inalterato (perchè effettivamente ora è così, tutta la prole eredita il cognome del padre ma solo i maschi la trasmettono alla generazione successiva) ma verrebbe affiancato da un analogo cognome femminile funzionante in maniera assolutamente speculare (tutta la prole lo eredita, ma solo le femmine lo trasmettono alla generazione successiva).

Credete che una soluzione così semplice fosse fuori della portata di legislatori e politici? No, ma nessuno ci ha pensato (rectius: nessuno ci ha voluto pensare): probabilmente perchè, nella sua semplicità e razionale spirito di giustizia, non era fungibile agli scopi ideologici del politicamente corretto secondo cui si rende giustizia alle donne bastonando gli uomini – meglio se Padri – e secondo cui quanto più l’individuo è sovrano nel suo arbitrio, legibus solutus, più è libero.

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...di Winston Churchill:

Un uomo non vale per i soldi che ha, ma per il credito di cui gode

...di Charles Péguy:

C’è un solo avventuriero al mondo, e ciò si vede soprattutto nel mondo moderno: è il padre di famiglia. Gli altri, i peggiori avventurieri, non sono nulla, non lo sono per niente al suo confronto. Tutto è sapientemente organizzato contro di lui. Fa pena, è esposto a tutto, ai quodlibet, alle ingiurie, al peggio di tutto: a una sorta di riprovazione, di malevolenza universale, di presa in giro, di tacita ingiuria

...di Charles Baudelaire:

Gli uomini che meglio riescono a stare con le donne sono gli stessi che sanno starci benissimo senza

...di Oscar Wilde:

Almeno una volta nella vita ogni uomo cammina con Cristo verso Emmaus

...di Barack Obama:

Il padre è insegnante e maestro. E’ mentore e modello di comportamento. E’ l’esempio del successo e lo sprone al suo raggiungimento. ……..Conosciamo le statistiche: i bambini che crescono senza la figura del padre sono molto più facilmente soggetti a lasciare la scuola, a compiere crimini e a finire in prigione. Sono anche molto più facilmente vittime di disturbi comportamentali…

...di Claudio Risè:

Una società siffatta, "senza padri", nella quale tutti dunque rimangono "figli", é, come dimostrano le cronache, infantile, e sostanzialmente perversa. Perché sia così lo spiego in tutti i miei libri, ma lo faceva già benissimo Sigmund Freud nel 1905, non osando peraltro pensare che le patologie individuali da lui descritte diventassero endemiche, e venissero addirittura promosse dall'organizzazione sociale, attraverso la "rimozione" della figura che nell'essere umano ne impedisce lo sviluppo: il padre, appunto.

...di Oriana Fallaci:

Oh, non mi fraintenda: capisco anche il concetto di paternità. Lo vedrà nel mio romanzo, se farò in tempo a finirlo. Lo capisco così bene che parteggio con tutta l'anima pei padri divorziati che reclamano la custodia del figlio. Condanno i giudici che quel figlio lo affidano all'ex-moglie e basta, e ritengo che nella nostra società oggi si trovino più buoni padri che buone madri. (Segua la cronaca. Quando un padre impazzito ammazza un figlio, ammazza anche sé stesso. Quando una madre impazzita ammazza un figlio, non si ammazza affatto e va dal parrucchiere)

...di Alain Minc:

Alla parola parità, i deputati si mettono sull'attenti. Alla parola donna, tremano. Il vostro potere è assoluto: i parlamentari cercano di anticipare i vostri desideri, come i cortigiani di un Luigi XIV o di un Napoleone

luoghi di culto


in città, la popolazione di fede cristiana usa pregare in questo modo:

Ave Giuseppe, pieno di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra gli uomini, e benedetto è il frutto del seno della tua Sposa, Gesù. Ave Giuseppe, padre putativo di Cristo, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

in città, la popolazione di fede islamica ama ricordare nelle proprie proghiere il versetto 33 della sura XXXI (Luqmân):

Uomini, temete il vostro Signore e paventate il Giorno in cui il padre non
potrà soddisfare il figlio né il figlio potrà soddisfare il padre in alcunché. La
promessa di Allah è verità. Badate che non vi inganni la vita terrena e non vi
inganni su Allah l'Ingannatore.

iniziative permanenti

  • lettera aperta al ministro Mara Carfagna

    Preliminarmente ed a latere della manifestazione di Roma svoltasi il 5 ottobre 2011 con ampia partecipazione di sigle associative e grande successo di pubblico, è stata elaborata – da parte di alcune cittadine e cittadini per le VERE pari opportunità senza pregiudizi – e consegnata al ministro pro-tempore per le pari Opportunità Mara Carfagna una lettera aperta che questo sito fa propria e ben volentieri pubblica, invitando i lettori ed i passanti che si riconoscano con quanto espresso a volerla inoltrare al Ministero a proprio nome (in cartaceo o in email, con nome proprio o anche in nickname), possibilmente dandone [...]

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Leggi e commenta gli articoli di "teoria marziana"

  • “Il cucchiaio non esiste”: la strada possibile per la soluzione della Questione Maschile

    (terzo articolo della serie “teoria marziana”)
    di Carlo Zijno (editore MM)
    Abbiamo visto nel precedente articolo della serie “teoria marziana” come la Questione Maschile  sia stata originata da una sorta di “lotta di classe” che si è svolta contro di noi in questi anni, lotta di classe che è stata possibile – anche da parte settori sociali [...]

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  • le cause della Questione Maschile

    di Carlo Zijno
    Prosegue la serie di articoli taggati “teoria marziana”: nel precedente abbiamo analizzato le definizioni di QM pregresse, riducendole ad una soltanto che – applicata ai vari casi pratici – ha dimostrato di funzionare; in questo passeremo allo studio delle cause, delle origini della QM.
    Già le definizioni forniteci in quella occasione contenevano delle indicazioni [...]

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  • Questione Maschile. La mia definizione

    di Carlo Zijno
    Data al 2001 la mia prima adesione ad un MoMas, ed era Uomini3000. Poi è seguita l’adesione a Maschi selvatici, e tante altre iniziative in tutto il corso del decennio: ho visto nascere (e qualche volta ne sono stato il promotore, come nel caso di MetroMaschile) blog, gruppi e siti.   
    Da allora, e [...]

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