articolo apparso per la prima volta sul vecchio  ”MetroMaschile” in data 14 ottobre 2008

Con l’ordinanza interlocutoria 23934/08 la Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta la necessità di superare il principio del cognome paterno, vigente da migliaia di anni, anche alla luce del recente trattato di Lisbona.

Tale ordinanza ha scatenato il giubilo dei sostenitori del cognome materno, mentre nei forum e nei centri di dibattito al maschile i discorsi – che in larga parte condivido – sono stati di tutt’altro tono: dato che tale riforma non conferirebbe nessun valore aggiunto a nessuno a livello di vita pratica, è stato ritenuto trattarsi dell’ennesimo episodio della “guerra tra generi”, nella direzione del più generale processo di estromissione del Padre dalla famiglia colpendo il simbolo stesso dell’appartenenza tra Padri e figli.

Riguardo le forze politiche, tutti gli schieramenti hanno comunque concordato che l’attuale sistema deve cambiare. Nel recente passato infatti si sono susseguite diverse proposte di riforma, il cui denominatore unico è costituito sostanzialmente da una sorta di “possibilità di scelta” (del cognome da attribuire/tramandare). Allo stato, è in Parlamento la proposta avanzata da Laura Garavini, Marina Sereni, Sesa Amici che è sostanzialmente in questa direzione[1].

Ho volutamente lasciato che le acque si calmassero, prima di intervenire perché questo è un argomento a cui tengo molto. In realtà infatti mi ero occupato della questione già nel 2005, in un articolo pubblicato per U3, ancora in linea a questo indirizzo, ed intitolato per l’appunto “nel cognome del Padre”.

Si trattava di un articolo veemente, fortemente polemico, che attualmente non scriverei, almeno in quella forma: ma, senza dubbio, determinati argomenti di dissenso rispetto alle proposte di legge in campo li ritengo tutt’ora validi.

La trasmissione del cognome da Padre a figlio rappresenta infatti, come dicevamo, un simbolo di appartenenza spirituale, di continuità, di identità ed auto-definizione la cui scomparsa avrà un effetto dirompente sul già fragile rapporto tra Padri e figli e finirà per confinare ulteriormente i Padri nel ghetto in cui si trovano attualmente, quello di elementi “accessori ed eventuali” della famiglia.

Scendendo su un piano più crudamente realistico, sarà un ulteriore elemento di dubbio (non secondario) sull’opportunità, oggi, per un uomo, di sposarsi ed avere figli. E non oso neanche pensare ai contenziosi (cognome mio o cognome tuo?) che si scateneranno nelle coppie, rendendo il rapporto ancora più “contrattualizzato” ed instabile di quello che è attualmente.

Eppure il sistema deve oggettivamente cambiare, in virtù di trattati internazionali vigenti e per un principio di uguaglianza che la nostra Carta Costituzionale sanciva già nel 1948, principi altresì assolutamente condivisi da chi scrive.

Ebbene, tale risultato (parità tra i sessi anche nella trasmissione del cognome) non necessariamente deve essere conseguito attraverso la distruzione del cognome paterno.

Proprio in quel mio precedente articolo era presente una Pars Costruens (tra le cose di cui mi pento c’è anche quella di non aver sviluppato adeguatamente l’argomento già in quella sede) in cui avanzavo una proposta in grado di salvare l’attuale sistema ed il suo portato simbolico, pur dando soddisfazione alle legittime aspirazioni femminili in questo ambito.

Si tratta della istituzione di quello che potremmo chiamare il “doppio cognome maschile-femminile” secondo cui all’attuale cognome ne verrebbe affiancato un altro – che chiameremmo femminile – da attribuire a tutta la prole ma tramandabile solo dalle femmine, in maniera assolutamente speculare rispetto al cognome maschile che continuerebbe ad esistere.

All’atto pratico, se Giovanni Bianchi sposa Maria Rossi, tutti i loro figli si chiameranno Bianchi-Rossi, ma solo i maschi potrebbero tramandare Bianchi e solo le femmine potrebbero tramandare Rossi.

Il tutto potrebbe poi essere completato da “norme di chiusura” per casi particolari. Si potrebbe infatti ipotizzare, ad esempio, una autonomia di scelta da parte della donna di decidere quale cognome femminile attribuire ai figli in sede di prima applicazione (al momento “zero” del funzionamento del sistema, ossia all’atto pratico di dover attribuire per la prima volta un cognome femminile, la donna avrebbe facoltà di decidere tra il proprio cognome o piuttosto quello della propria madre o nonna)… o quant’altro si renda opportuno in seguito ad adeguato studio di fattibilità di un eventuale proposta di legge in tal senso.

Tale sistema, qualora adottato, costituirebbe l’uovo di Colombo in quanto le donne non avrebbero soltanto la mera possibilità di attribuire e tramandare il proprio cognome, come nelle attuali proposte, ma ne avrebbero bensì la certezza: e senza necessità né di dover rischiare contenziosi di coppia né di distruggere un istituto millenario come il lignaggio paterno.

Sarebbe altresì una riforma a costo pressoché zero, in quanto sia l’anagrafe che il sistema di codice fiscale sono già predisposti per l’utilizzo del doppio cognome (che già esiste, benché riguardi solo una percentuale minima della popolazione).

Io ritengo che tutte le associazioni ed i singoli di buona volontà che si troveranno a leggere questa pagina dovrebbero appropriarsi di questa proposta ed impegnarsi a portarla avanti nelle sedi giuste.

Altre strade in grado di salvare la situazione non ce ne sono: l’arroccamento su posizioni tradizionaliste non è pagante oltre ad essere giuridicamente ormai impossibile, mentre l’inerzia condurrà direttamente all’approvazione della proposta Garavini sic et simpliciter, con tutte le descritte conseguenze del caso.

Questo articolo verrà ridondato in varie sedi e forum. Vorrei ascoltare quante più voci possibile.

_________________________________

 [1] Proposta Laura Garavini, Marina Sereni, Sesa Amici:
1. Dopo l’articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
«L’articolo 143-bis.1 – (Cognome del figlio di genitori coniugati). –
I genitori coniugati, all’atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre, o quello della madre, ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato.
In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.