un criminale politicamente corretto

Alla ripresa della mia attività di inizio anno sono rimasto colpito da una notizia che, pur nella sua drammaticità,  è riuscita comunque a comunicarmi un profondo senso di ridicolo.

E’ questa: un bracciante agricolo in località Cerignola uccide una donna di 50 anni e poi si costituisce fornendo come motivazione del suo gesto dapprima un tentativo di stupro ai suoi danni da parte della donna, poi cambia versione raccontando che la malcapitata voleva obbligarlo a sposarla in conseguenza di una gravidanza indesiderata.

Ora,  premesso che non c’è niente di ridicolo in un omicidio; premesso che sono perfettamente convinto che una donna sia perfettamente in grado  di stuprare un uomo o – in alcuni casi – di rimanere incinta a 50 anni;  premesso anche che il bracciante in questione – a meno che si tratti di un caso di legittima difesa, che comunque lui non ha invocato – è (e rimane) un criminale; premesso tutto questo,   ci rendiamo conto di quello che è successo?

E’ successo che egli ha ritenuto utilizzare, per giustificare il suo gesto,(perché è necessario anche dire che cambiando versione egli ha mentito almeno una volta),   delle motivazioni che più politicamente corrette  non ce ne sono, ma che fino a questo momento erano ignote al mondo maschile almeno per quanto attiene la sfera criminale.

Insomma, da buon contadino ha fiutato l’aria ed ha deciso che sparando quelle cose lì avesse più possibilità di alleggerirsi il carico penale, visto quello che comunemente succede:  ed è segno evidente a mio avviso che certe logiche siano penetrate nella pancia popolare in maniera più rilevante – ma anche  più imprevedibile – di quello che  si pensi.

Quali considerazioni trarne?

1. il politicamente corretto si sta ritorcendo contro il politicamente corretto?

2.  Stiamo diventando ancora più ridicoli di quanto non lo fossimo già?

3. Dobbiamo aspettarci in futuro legioni di maschi che fanno causa per “sguardo molesto” et similia? E se si, è un bene o un male?

4. Siamo alla vigilia finalmente dello sputtanamento definitivo di certe logiche?

Ah, saperlo, saperlo, diceva qualcuno.

Carlo Zijno

guida alla convivenza

Facendo seguito all’ultimo post,  era stato elaborato un ulteriore file relativamente alla convivenza, del medesimo autore,  anche questo non smentito da ulteriori osservazioni.

 Anche questo viene offerto al dibattito, per poi essere inserito nei documenti ufficiali di MetroMaschile Web Editor.

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  Tieni presente che se decidi di convivere con la tua compagna, senza sposarti, la tua situazione non è regolata dalla legge. Pur tuttavia, recenti interventi della Giurisprudenza (Cassazione) hanno preso in considerazione il rapporto in determinate situazioni, purché tu, ma più probabilmente lei, possa provare che non è un rapporto occasionale ma che ha carattere di stabilità tale da conferire grado di certezza al rapporto di fatto.

 La legge, in determinati casi, attribuisce valore alla convivenza, riconoscendola quale famiglia di fatto, sia che il tuo rapporto si esplichi con un uomo che con una donna: per avere una garanzia di questo tipo è importante che la famiglia che hai formato con la/il tua/o compagna/o sia iscritta all’Ufficio dell’anagrafe del Comune ove risiedete.  Prima di compiere tale atto, chiediti – possibilmente facendoti illustrare da un legale tutti i possibili risvolti – se tu hai effettivamente bisogno di questo tipo di garanzia.

 Ricordati che se lei e’ sposata o divorziata puo’ perdere o vedersi ridotto l’assegno di mantenimento che percepisce da suo marito: ciò vuol dire che nel caso che la tua compagna non lavori,  dovresti mantenerla completamente tu. Questa disposizione è prevista, al momento, solo se la tua partner è una donna: nulla ti è dovuto nel caso che sia tu, invece,  a perdere il lavoro.  Tuttavia tieni presente che i motivi su cui si basano le sentenze che riconoscono questa situazione potrebbero trovare applicazione anche se convivi con un’altro uomo, anche se finora trattasi di caso meramente teorico.

 Se lei collabora nella tua azienda senza alcun contratto di lavoro non ha nessun diritto economico, quindi stai attento perché se di punto in bianco insiste perché venga redatto un regolare contratto di lavoro a suo favore si sta preparando a lasciarti e chiedere il mantenimento.  In questo caso, non le su può dare torto, perché da che mondo è mondo il lavoro si deve pagare: sta a te pertanto valutare – PRIMA che inizi la convivenza – se è il caso di coinvolgerla nella tua attività: cosa che comunque è sconsigliabile, come ti direbbe ogni buon legale.

 Se hai dei figli con la tua convivente li dovrai riconoscere o, in ogni caso, ti può venire imposta la paternità.  Di converso, lei sarà sempre e comunque libera di abortire o meno o di disconoscere la propria maternità alla nascita. Ciò vuol dire che il fatto di essere conviventi non ti conferisce una maggiore libertà, o maggiore facoltà di quelle che vengono riconosciute nell’ambito del matrimonio.

 Il riconoscimento di paternità è infatti il negozio giuridico fondamentale successivo all’evento riproduttivo vero e proprio. Solo da quel momento, infatti, avrete dei diritti e dei doveri nei confronti dei Vostri figli. Attenzione, però, perché nel caso che le cose tra te e la tua convivente vadano male, si applicheranno ai figli le stesse regole che vigono nel matrimonio in termini di affido e mantenimento: ciò vuol dire che malgrado la legge sull’affido condiviso tu ti troverai fuori casa e potrai vederli solo nei modi e tempi decisi dal tribunale, continuando a pagare danaro a piè di lista senza sapere cosa la tua ex se ne fa effettivamente.  In altri termini, la convivenza non ti tutela dalla separazione dai figli.  Le statistiche infatti ci dicono che, anche in caso di affidamento congiunto, i figli saranno “collocati” presso la madre, nella casa famigliare assegnata alla madre, anche se di tua proprieta’ e dovrai contribuire al loro mantenimento con una media di 500 euro/mese e vedrai i tuoi figli un pomeriggio a settimana ed nei week-end alternati

 Inoltre:

 • se insorgono contrasti per l’affidamento dei figli sarà il Tribunale dei Minorenni a decidere ogni questione.

• Se insorgono contrasti per il mantenimento dei figli, dovrai invece rivolgerti al Tribunale Ordinario.

 Ricordati che se la convivenza finisce, malgrado sia durata a lungo, lei non hai acquisito alcun diritto al mantenimento, ma solo al mantenimento per i figli nati dalla vostra unione, se tu li ha riconosciuti, anche  se sono affidati esclusivamente a lei; dovrai, altresì,  rimborsare parte delle spese straordinarie che lei sosterra’ per i figli quali, ad esempio spese mediche, spese mediche specialistiche, spese per motivi di studio; avrai, inoltre, perso il diritto ad ottenere l’assegnazione della casa in cui siete vissuti insieme o, in ogni caso, anche se la casa e’ di proprieta’ di una terza persona, p.es. i tuoi genitori, la tua convivente puo’ ottenere l’assegnazione della casa famigliare, lei certamente puo’ subentrare nel contratto di affitto se intestato a te. Se avete fatto degli acquisti insieme i beni verranno assegnati rispettivamente a chi li ha acquistati. Ricordati di conservare le fatture di tutti i beni da te acquistati, se ti separi potranno essere utili per ottenere i relativi beni o il controvalore in denaro.

 Se la tua convivente muore non avrai diritto alla sua eredità né alla pensione di reversibilità, se però hai dei figli con questa persona, essi saranno eredi a tutti gli effetti concorrendo nel patrimonio della madre con altri eventuali figli nati da un precedente matrimonio.

 Potrai partecipare all’eredità solo se la tua compagna ha fatto un testamento a tuo favore, rispettando le quote che spettano agli eredi necessari quali l’eventuale coniuge non divorziato, i figli, i suoi genitori; questo vale anche nel caso in cui convivi o hai un rapporto stabile con un’altra uomo.

 Se convivi con una donna sposata con un’altro uomo o da questo legalmente separata, sappi che in caso di sua morte sarà l’altro uomo l’erede e, a meno che lei non abbia disposto testamento nei tuoi confronti, non parteciperai in nessun modo alla sua eredità.

Se la tua convivente muore a causa di infortunio sul lavoro o incidente stradale puoi chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali a tuo favore a carico di chi ha causato la sua morte, devi però dimostrare la stabile convivenza ed il fatto che la tua compagna contribuiva in gran parte al tuo mantenimento.

 Attenzione:

• se scegli la convivenza, NON è opportuno, fin dall’inizio e indipendentemente dalla solidità del rapporto, una regolamentazione scritta, soprattutto degli aspetti economici del rapporto in caso di separazione.

Comunque è consigliabile intestare ogni bene comune a nome tuo, fare conservare a lei il suo lavoro, facendo tutto il possibile perché sia economicamente indipendente.

• Se avete dei conti correnti in comune controlla bene se sono cointestati anche a te o se hai solo “la firma”, in questa seconda ipotesi, infatti, la tua compagna, senza necessità di tua autorizzazione, può escluderti in ogni momento dal conto corrente. In ogni caso il tuo conto corrente lascialo intestato esclusivamente a te o cointestato a persona di tua fiducia come fratelli o genitori.

  • Alla prima “impressione” di disaccordo svuota il conto corrente in comune prima che lo faccia l

 Carlo Zijno

guida al matrimonio

Mesi addietro, nel forum, si era sviluppato un 3D sul tema “avvertenze per il matrimonio”. In svariati si erano cimentati sul tema, ma il risultato migliore lo aveva ottenuto un iscritto che, pur non essendo un giurista di professione – almeno così dice – aveva comunque elaborato il file migliore per chiarezza e completezza.

 Tale file è rimasto per un po’ di tempo in evidenza sul forum, per poi essere dato in pasto ad MMTRIBE. Ebbene, in tutti questi passaggi non è cambiato di granché, tranne piccoli aggiustamenti,  segno evidente che ciò che veniva detto in quella sede, era difficilmente oggetto di smentite.

 In questa pausa agostana, che tanto pausa non è, ve lo propongo ancora una volta per poi inserirlo, a partire da settembre,   nei documenti ufficiali di MetroMaschile.

 Ovviamente il file non ha alcuna pretesa di esaustività, visto che per esaurire l’argomento ci vorrebbe un intero trattato,  ma almeno può costituire una base per l’orientamento dei giovani, che costituisce senza dubbio uno degli obiettivi di questa piattaforma. 

 Buona lettura.

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Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 la condizione della donna è radicalmente mutata, anche quella dell’uomo …sicuramente in peggio: è stata abolita la figura del capofamiglia (che rimane solo ai fini anagrafici) e la donna e l’uomo hanno pari diritti e doveri (L. 151/1975).

Una volta che avrete dei figli capirete subito chi e’ il Capo Famiglia, data la ricattabilità a cui è esposta la parte maschile a causa della legislazione e dalla prassi in materia di separazione, divorzio ed affido e malgrado la legge sull’affido condiviso  (la cui interpretazione giurisprudenziale va in senso restrittivo nei nostri confronti).

 La famiglia è uno dei luoghi in cui è più difficile far valere i propri diritti per i legami affettivi tra le persone: è importante capire che vanno rispettati ma è altresì importante capire che non vanno confusi gli affetti con i diritti, anche in previsione di futuri possibili disaccordi, anche di natura  radicale (art. 143 C.C.).

 Ogni decisione che riguardi la coppia e i figli va ad esempio presa di comune accordo senza prevaricazioni (dove abitare, come educare i figli, ecc.).

Con il matrimonio i coniugi hanno reciprocamente diritto ad essere mantenuti, se non hanno propri mezzi di sostentamento ad essere assistiti. Hanno inoltre diritti ereditari.

 Non si può:

- costringere la moglie a vivere nella residenza scelta solo dal marito, costringere il marito a vivere nella residenza scelta solo dalla moglie: i coniugi, infatti, devono fissare la residenza della famiglia tenendo conto delle esigenze di entrambi;

- escluderVi dalle decisioni relative ai figli;

- privarla dei mezzi di sostentamento;

- escluderla dalle decisioni relative ai figli;

- obbligarla a lavorare;

- escluderla dalla gestione anche solo economica della famiglia, anche se le uniche entrate sono le tue;

- denunciare la moglie (o il marito) per infedeltà.

 In conseguenza di quanto scritto sopra,  NON Puoi:

 imporre il tuo parere in tutte le decisioni che riguardano la famiglia, l’educazione dei figli, la tua stessa vita: la legge prevede piena parità tra i coniugi. Oggi infatti, a differenza di un tempo quando la potestà sui figli era esercitata solo dal padre, essa è esercitata di comune accordo da entrambi i coniugi.  Tale perfetta equivalenza dei punti di vista dei coniugi, con la conseguente necessità di accordo paritario in tutte le decisioni che riguardino la famiglia,  sebbene giusta in linea di principio morale,  comporta che – data la ricattabilità sostanziale di cui sopra – avrai moltissime probabilità che dovrai subire le decisioni di tua moglie.

 Dal principio che ognuno dei coniugi deve contribuire al mantenimento della famiglia ne discende che se tua moglie e’ casalinga si considera che partecipi alla produzione del reddito  attraverso il suo lavoro familiare (art. 143 C.C.). Nel caso di separazione o divorzio tuttavia conterà solo la tua capacità  di produrre reddito, senza che lei debba più nulla alla tua persona. In altri termini, dovrai mantenerla potenzialmente a vita malgrado la tua ex sia perfettamente in grado di lavorare.

 In caso di profondi dissensi con tua moglie sia sulla scelta della residenza familiare che sull’educazione dei figli, puoi comunque rivolgerti al Giudice (art. 145 C.C.). Sappi tuttavia che tale gesto comporterà che la ricattabilità sostanziale, potenziale,  di cui abbiamo parlato più sopra,  scatenerà tutti i suoi effetti e pertanto  perderai la moglie, i figli, la casa  parte del tuo stipendio perché la lite in tribunale si risolverà in una separazione.

 A seguito di una eventuale separazione, vedrai i figli un pomeriggio a settimana ed a week-end alternati, se non riesci a far applicare la legge 54/2006, legge che dovresti studiare anche nelle sue applicazioni presso il tribunale della tua città, in modo da capire a cosa vai incontro nel caso di separazione.

 Al momento del matrimonio puoi scegliere fra due possibilità di gestire i beni della famiglia: la comunione o la separazione di beni. Questa scelta è importantissima ed è opportuno, prima di sposarsi, considerare attentamente il regime patrimoniale da scegliere.

Con la comunione dei beni (art. 177 C.C.), i beni acquisiti durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali, dei beni posseduti prima del matrimonio, delle donazioni o delle eredità ricevute, diventano di proprietà comune e possono essere amministrati da entrambi. Anche i risparmi ed i debiti sono comuni.

Con la separazione di beni (art. 215 C.C.) ogni coniuge rimane proprietario dei propri beni e contribuisce in modo proporzionale alle proprie sostanze alle necessità della famiglia.

La separazione dei beni è consigliabile in tutti i casi. Nonostante si sia scelto il regime di separazione dei beni in tutti gli atti di acquisto di beni mobili ed immobili e’ bene fare mettere la clausola della rinuncia al bene dall’altro coniuge e farla firmare, altrimenti può sempre venire fuori la storia – che il giudice crederà senza obiettare –  che il bene l’avete acquistato per “la famiglia” e non per voi, questo vale sia per la vostra auto sia per la casa in cui ci andrete ad abitare. Dal grado di resistenza a firmare tale clausola potrete misurare il grado di amore disinteressato che vostra moglie nutre per voi.

 La separazione dei beni è tuttavia del tutto ininfluente per quanto riguarda il domicilio familiare,  ossia la casa dove avete scelto di vivere in quanto questa, in base alle statistiche, verrà assegnata a tua moglie nel 94% dei casi.

Se avete intenzione di comprare una casa per uso famigliare, o che i vostri genitori ve ne diano una ad uso gratuito, come piu’ volte citato sopra, avrete moltissime possibilita’, in caso di separazione, che la casa sia assegnata alla vostra moglie, ma solo se ci sono figli, questo e’ valido anche per i conviventi.

Per prevenire questa reale possibilità, nel caso la casa fosse dei vostri genitori, fate SEMPRE un contratto a termine, es. anno per anno, meglio se di affitto.

Se invece avete intenzione di acquistarne una, pensateci bene prima di andarci ad abitare con tutta la famiglia. Meglio sarebbe acquistarla ed affittarla ad estranei e con i soldi ricavati affittare la casa famigliare.

L’ideale sarebbe fare comprare la casa famigliare dai genitori di lei, astenendovi, voi e i vostri genitori dal contribuire economicamente.

Anche in questi casi potrete valutare il grado di amore disinteressato che vostra moglie o compagna nutre per voi.

Se accendete un mutuo, sappiate che dovrete continuare a pagarlo anche se sarete espulsi dalla casa famigliare.

Infine: ricordati sempre, in ogni momento,  che per ottenere la separazione o il divorzio non occorrono motivi validi. Non è necessario che tu o lei abbiate fatto qualcosa di male o di sbagliato, è sufficiente che tu o tua moglie vi siate stancatati semplicemente, ma tu – date le suesposte prassi – perdi automaticamente tutto se non ti sei premunito anzitempo.

 La Cassazione infatti ha piu’ volte ribadito che la separazione e’ un diritto della persona, ed e’ vantato dalle femministe come una loro conquista ed un “diritto della donna”. Potrai essere “il migliore” marito possibile ma sarai trattato come “il peggiore”; anche se sei un buon padre, anche se ti sei occupato prevalentemente della cura e dell’educazione dei figli,  magari per permettere a tua moglie di studiare e/o fare carriera.  Qualsiasi tribunale collocherà i figli presso la madre e con loro tutti i privilegi della casa famigliare e del contributo al mantenimento.

 L’infedeltà, se viene provato che e’ la causa principale della separazione, può comunque rappresentare un motivo di addebito della responsabilità della separazione. Il vantaggio che dà l’addebito all’altro coniuge e’ di non dovergli versare il mantenimento ma solo gli alimenti.  L’addebito e’ pertanto una perdita di tempo e soldi se entrambi i coniugi lavorano e sono indipendenti economicamente.

 Se vostra moglie guadagna piu’ di voi, nel caso di separazione, non esitate a chiedere il mantimento, per mantenere “lo stesso tenore di vita come in costanza di matrimonio”… per quanto vi sconsigli il vostro avvocato, non vergognatevi, e’ un vostro diritto, non e’ solo un “diritto delle donne”, ma del “coniuge debole economicamente”; ed in quanto il principio morale e giuridico di solidarietà familiare è un diritto di tutti, della famiglia e della persona, la donna non ha alcun diritto di sottrarsi al “dovere” della solidarieta’ tra coniugi.

 Gli uomini perciò non devono avere timori a chiedere ciò che spetta loro, ovvero sostegno economico se ne abbisognano o se ci sono disparità di redditi, come da legge.

 Uomini rispettatevi rispettando il vostro decoro e qualità di vita! Così facendo non solo migliorate la vostra vita ma anche quella della società intera che si fonda sui diritti e sulla dignità civile. In questo modo rispettate anche gli altri dando alla vostra ex. moglie l’opportunità di assolvere ad un importante dovere come quello di solidarietà familiare, proprio come molti ex. mariti fanno quando necessario.

 Infine: se prendete botte o maltrattamenti,  anche in questo caso non vergognatevi a denunciare, benché tale denuncia non avrà alcun effetto ai fini del risultato finale in termini di separazione ed affido (i tribunali valuteranno, come si diceva, solo la vostra capacità reddituale): ma così facendo contribuirete notevolmente all’emersione di un fenomeno ancora misconosciuto, e che invece la pubblica opinione deve imparare a conoscere.

 Ricordate, e credeteci anche senza averlo provato, che nei tribunali non si applica la legge, ma si segue una prassi che non rispecchia il vostro “buon senso”, ma persegue l’interesse delle donne che sono le promotrici del “mercato” della fabbrica dei divorzi, che deve alimentare giudici, psicologi, assistenti sociali e, in primis, gli avvocati.

Carlo Zijno

cosa resterà?

Di solito preparo il mio post settimanale nella giornata di domenica, anche se poi spesso lo metto in linea di lunedì dopo una breve rilettura a mente fresca.

Questa settimana non è andata così.

C’erano troppe cose da fare sulla piattaforma: caricare una serie di contenuti, rivedere alcuni aspetti della homepage, riconfigurare i permalink. E tutto questo sul vecchio template, mentre intanto c’erano da mandare  avanti anche  i lavori per quello nuovo.

Si, no;  troppo chiaro, passiamo da un estremo all’altro;  si, no, il logo così non va bene, più a destra, no, più a sinistra;  questo mi piace e questo non mi  piace; questo si può fare, questo non si può fare…

Intanto  cercavo di aprire il nuovo nuovo blog già  in programma da tempo, mentre sul forum si discuteva di aprirne un’altro ancora…

E tutto questo tra email, telefonate, discussioni, ricerche su internet, lavoro di programmazione e configurazione vera e propria (e per fortuna che non sono un tecnico).

Insomma, quando ho alzato la testa dal computer avevo fatto le canoniche otto ore della classica giornata lavorativa, e di mettermi a scrivere non me lo sognavo minimamente.

Tempo dedicato alla famiglia pochissimo, tempo per riposarmi o svagarmi zero.

Sono questi i frangenti in cui mi chiedo: cosa resterà di tutto questo?

Cosa ne sarà, ad esempio, tra dieci anni?

La domanda è legittima, perché se ripenso a quello che facevo o dicevo dieci anni fa, devo ammettere che oggi ne rimane poco o nulla: se non che nella forma di lontane conseguenze sul piano personale, ma nulla di realmente concreto.

Cosa resterà di tutto ciò tra dieci anni?

E’ un timore e  un tremore che ogni tanto avverto e che ho voluto condividere.

Andiamo avanti senza pensarci troppo, che è meglio.

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