canta che ti PAS

La scena si svolge di venerdì pomeriggio,  in un autobus affollato di persone che tornano a casa dal lavoro, compreso il sottoscritto.

Salgono un uomo, una donna ed un bambino di cinque o sei anni. La donna prende il bambino da sotto le ascelle e lo issa su un improbabile posteggio tra i tubi reggimano.

Uomo: Riccardo, scendi di lì, se l’autobus frena vai a sbattere la testa sui tubi.

Donna, con aria di sufficienza: ma no, che non succede niente.

Uomo, leggermente seccato: c’è una ragione  se lì è vietato stare, o no? Scendi, forza.

Così dicendo l’uomo prende a sua volta il bambino per le ascelle  e lo depone a terra.

Donna, energicamente: ma è stanco!!

Uomo, guardando ironicamente la donna: ma dai, abbiamo camminato due metri!  E comunque non credo che gli succeda nulla a stare ancora in piedi soltanto per le due fermate che dobbiamo fare.

Bambino (che prima dell’ultima frase della donna non aveva obiettato all’azione dell’uomo): ma mi fanno male i piedi!

Uomo, contrariato, in direzione del bambino: finiamola, non voglio che rischi di farti male! Tra dieci minuti ti riposi a casa, ora stai un po’ in piedi, che non ci è mai morto nessuno.  

Il bambino comincia a frignare vistosamente. La donna lo stringe a sé consolandolo con mugolii vari.

L’uomo fa al bambino un pat-pat di incoraggiamento sulle spalle e poi guarda (provocatoriamente?) da un’altra parte, canticchiando sommessamente qualcosa.

Donna, ad alta voce e rivolta all’uomo: MA TE LA VUOI PIANTARE  DI DARE SPETTACOLO DAVANTI A TUTTI  E RISPETTARE UN POCHINO ME E TUO FIGLIO??

Ecco, queste piccole scenette di vita familiare quotidiana sono una delle tante cose che mi fanno pensare che la PAS non sia necessariamente un evento ascrivibile soltanto alle situazioni di separazione e divorzio.

Carlo Zijno

Barbara D’Urso, impossibile incazzarsi

Ieri pomeriggio, su canale 5 per alcuni minuti ho creduto di assistere  ad un evento epocale:  i Padri separati invitati al programma pomeridiano di Barbara D’Urso, con tanto di sondaggio offerto al pubblico “secondo voi i Padri separati sono una nuova emergenza sociale?”

Incredibilmente i Padri in questione hanno potuto parlare liberamente dei casi loro senza essere trascinati nel solito fango di accuse sloganistiche e paradigmi di genere vari, ed alla fine il sondaggio ha restituito l’incredibile risultato secondo il quale per il 92% di coloro che si sono espressi la risposta è si:  i Padri separati sono la nuova emergenza sociale.  Cifra impressionante, a maggior ragione che quel programma viene seguito per la maggior parte da donne.

A tale risultato credo che abbia contribuito non poco l’eccezionale bravura dei Padri presenti in studio, che nei pochi minuti a loro disposizione hanno saputo uscire dai loro tristissimi casi personali (pur partendo da quelli) per  snocciolare cifre e situazioni assolutamente incontrovertibili sulla materia divorzistica in Italia ivi compresi i noti corollari di tali vicende (false accuse, etc).

Ciononostante, a chiusura di quella sezione,  un attimo prima dell’inserto pubblicitario – in un momento insomma in cui  nessuno avrebbe potuto più replicare – Barbara si è affrettata a precisare nel giro di pochi secondi (cito a memoria, non ho rivisto i filmati) che “comunque sia il vero problema in questo campo sono piuttosto le Madri separate, lasciate a crescersi i figli da sole dai loro uomini che scappano”.

In pratica, stando alle conclusioni tratte da Barbara in quell’ultimo messaggio senza possibilità di replica,  non erano questi sfortunati Padri a stare nei guai:   bensì le loro ex (quelle, per inciso, che li hanno privati di reddito, casa, figli e trascinati in tribunale con false accuse infamanti). Oppure, seconda interpretazione (ma cumulabile con la prima):  questi Padri i loro guai alla fine se li meritano.

Ci sarebbe da incazzarsi, o no? Ebbene, io invece sono semplicemente scoppiato a ridere.

Non ci si può incazzare contro persone il cui condizionamento mentale e culturale è così profondo, così radicato, così necessitato da rendere impossibile per loro riconoscere anche la luce del sole, continuando piuttosto a voler vedere a tutti i costi gli asini volanti.

No, non ci si può incazzare, o almeno non ci riesco io. Pazienza per Barbara e pazienza per il programma. Spero, piuttosto,  che tutto questo sia servito a far aprire gli occhi ad un uomo almeno in più.  Dati i tempi, mi accontenterei veramente di uno soltanto.

Tutti per Sakineh, nessuno per…

Nei giorni appena trascorsi ha tenuto banco sui media il caso di Sakineh, la donna condannata in Iran alla lapidazione per adulterio e altri motivi più o meno “morali”, sulla base della Shaaria.

Il caso è stato seguito fin oltre la sua (temporanea) soluzione, se è vero come è vero che ancora ieri sul sito di “Repubblica” appariva un articolo emblematicamente intitolato “quante Sakineh ci sono nel mondo?”  

Orbene, devo dire che ho condiviso questa campagna: sono strutturalmente contrario alla pena di morte, per qualsivoglia motivo,  mi ripugna l’idea che qualcuno possa essere condannato a qualcosa per mera sanzione morale o religiosa, mi fa orrore la crudeltà della lapidazione.

Allora tutto bene? Niente affatto.

Soltanto in Iran, nel corso del 2009 stati giustiziate 409 persone sempre sulla base della shaharia ed i siti specializzati ci riferiscono che ben poche di queste esecuzione sono avvenute in conseguenza a crimini comuni (omicidi, etc) ma perlopiù con motivazioni di tipo politico o religioso.   E senza contare le “pene minori” come ad esempio amputazioni e frustate.

Ho cercato su internet i dati sulla ripartizione per genere di questi veri e propri crimini contro l’umanità ma non le ho trovate, sebbene le foto ed i resoconti di dettaglio in cui mi sono imbattuto fossero riferiti soltanto a maschi.

Devo quindi presumere che la totalità o comunque la stragrande maggioranza di questi crimini di stato abbiano avuto come vittime dei maschi: e la stessa mancanza di dati su questo aspetto è già di per sé indicativa.

Orbene, qualcuno ha speso una parola per qualcuno di questi poveretti? Fosse anche per uno soltanto di loro?

La risposta è: nessuno, a parte le associazioni umanitarie che però lavorano sui grandi numeri, su situazioni aggregate.

A questo punto di cosa stiamo parlando, di cosa dovremmo parlare? Di maschicidio dimenticato?

Riflettiamoci.

Carlo Zijno

guida alla convivenza

Facendo seguito all’ultimo post,  era stato elaborato un ulteriore file relativamente alla convivenza, del medesimo autore,  anche questo non smentito da ulteriori osservazioni.

 Anche questo viene offerto al dibattito, per poi essere inserito nei documenti ufficiali di MetroMaschile Web Editor.

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  Tieni presente che se decidi di convivere con la tua compagna, senza sposarti, la tua situazione non è regolata dalla legge. Pur tuttavia, recenti interventi della Giurisprudenza (Cassazione) hanno preso in considerazione il rapporto in determinate situazioni, purché tu, ma più probabilmente lei, possa provare che non è un rapporto occasionale ma che ha carattere di stabilità tale da conferire grado di certezza al rapporto di fatto.

 La legge, in determinati casi, attribuisce valore alla convivenza, riconoscendola quale famiglia di fatto, sia che il tuo rapporto si esplichi con un uomo che con una donna: per avere una garanzia di questo tipo è importante che la famiglia che hai formato con la/il tua/o compagna/o sia iscritta all’Ufficio dell’anagrafe del Comune ove risiedete.  Prima di compiere tale atto, chiediti – possibilmente facendoti illustrare da un legale tutti i possibili risvolti – se tu hai effettivamente bisogno di questo tipo di garanzia.

 Ricordati che se lei e’ sposata o divorziata puo’ perdere o vedersi ridotto l’assegno di mantenimento che percepisce da suo marito: ciò vuol dire che nel caso che la tua compagna non lavori,  dovresti mantenerla completamente tu. Questa disposizione è prevista, al momento, solo se la tua partner è una donna: nulla ti è dovuto nel caso che sia tu, invece,  a perdere il lavoro.  Tuttavia tieni presente che i motivi su cui si basano le sentenze che riconoscono questa situazione potrebbero trovare applicazione anche se convivi con un’altro uomo, anche se finora trattasi di caso meramente teorico.

 Se lei collabora nella tua azienda senza alcun contratto di lavoro non ha nessun diritto economico, quindi stai attento perché se di punto in bianco insiste perché venga redatto un regolare contratto di lavoro a suo favore si sta preparando a lasciarti e chiedere il mantenimento.  In questo caso, non le su può dare torto, perché da che mondo è mondo il lavoro si deve pagare: sta a te pertanto valutare – PRIMA che inizi la convivenza – se è il caso di coinvolgerla nella tua attività: cosa che comunque è sconsigliabile, come ti direbbe ogni buon legale.

 Se hai dei figli con la tua convivente li dovrai riconoscere o, in ogni caso, ti può venire imposta la paternità.  Di converso, lei sarà sempre e comunque libera di abortire o meno o di disconoscere la propria maternità alla nascita. Ciò vuol dire che il fatto di essere conviventi non ti conferisce una maggiore libertà, o maggiore facoltà di quelle che vengono riconosciute nell’ambito del matrimonio.

 Il riconoscimento di paternità è infatti il negozio giuridico fondamentale successivo all’evento riproduttivo vero e proprio. Solo da quel momento, infatti, avrete dei diritti e dei doveri nei confronti dei Vostri figli. Attenzione, però, perché nel caso che le cose tra te e la tua convivente vadano male, si applicheranno ai figli le stesse regole che vigono nel matrimonio in termini di affido e mantenimento: ciò vuol dire che malgrado la legge sull’affido condiviso tu ti troverai fuori casa e potrai vederli solo nei modi e tempi decisi dal tribunale, continuando a pagare danaro a piè di lista senza sapere cosa la tua ex se ne fa effettivamente.  In altri termini, la convivenza non ti tutela dalla separazione dai figli.  Le statistiche infatti ci dicono che, anche in caso di affidamento congiunto, i figli saranno “collocati” presso la madre, nella casa famigliare assegnata alla madre, anche se di tua proprieta’ e dovrai contribuire al loro mantenimento con una media di 500 euro/mese e vedrai i tuoi figli un pomeriggio a settimana ed nei week-end alternati

 Inoltre:

 • se insorgono contrasti per l’affidamento dei figli sarà il Tribunale dei Minorenni a decidere ogni questione.

• Se insorgono contrasti per il mantenimento dei figli, dovrai invece rivolgerti al Tribunale Ordinario.

 Ricordati che se la convivenza finisce, malgrado sia durata a lungo, lei non hai acquisito alcun diritto al mantenimento, ma solo al mantenimento per i figli nati dalla vostra unione, se tu li ha riconosciuti, anche  se sono affidati esclusivamente a lei; dovrai, altresì,  rimborsare parte delle spese straordinarie che lei sosterra’ per i figli quali, ad esempio spese mediche, spese mediche specialistiche, spese per motivi di studio; avrai, inoltre, perso il diritto ad ottenere l’assegnazione della casa in cui siete vissuti insieme o, in ogni caso, anche se la casa e’ di proprieta’ di una terza persona, p.es. i tuoi genitori, la tua convivente puo’ ottenere l’assegnazione della casa famigliare, lei certamente puo’ subentrare nel contratto di affitto se intestato a te. Se avete fatto degli acquisti insieme i beni verranno assegnati rispettivamente a chi li ha acquistati. Ricordati di conservare le fatture di tutti i beni da te acquistati, se ti separi potranno essere utili per ottenere i relativi beni o il controvalore in denaro.

 Se la tua convivente muore non avrai diritto alla sua eredità né alla pensione di reversibilità, se però hai dei figli con questa persona, essi saranno eredi a tutti gli effetti concorrendo nel patrimonio della madre con altri eventuali figli nati da un precedente matrimonio.

 Potrai partecipare all’eredità solo se la tua compagna ha fatto un testamento a tuo favore, rispettando le quote che spettano agli eredi necessari quali l’eventuale coniuge non divorziato, i figli, i suoi genitori; questo vale anche nel caso in cui convivi o hai un rapporto stabile con un’altra uomo.

 Se convivi con una donna sposata con un’altro uomo o da questo legalmente separata, sappi che in caso di sua morte sarà l’altro uomo l’erede e, a meno che lei non abbia disposto testamento nei tuoi confronti, non parteciperai in nessun modo alla sua eredità.

Se la tua convivente muore a causa di infortunio sul lavoro o incidente stradale puoi chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali a tuo favore a carico di chi ha causato la sua morte, devi però dimostrare la stabile convivenza ed il fatto che la tua compagna contribuiva in gran parte al tuo mantenimento.

 Attenzione:

• se scegli la convivenza, NON è opportuno, fin dall’inizio e indipendentemente dalla solidità del rapporto, una regolamentazione scritta, soprattutto degli aspetti economici del rapporto in caso di separazione.

Comunque è consigliabile intestare ogni bene comune a nome tuo, fare conservare a lei il suo lavoro, facendo tutto il possibile perché sia economicamente indipendente.

• Se avete dei conti correnti in comune controlla bene se sono cointestati anche a te o se hai solo “la firma”, in questa seconda ipotesi, infatti, la tua compagna, senza necessità di tua autorizzazione, può escluderti in ogni momento dal conto corrente. In ogni caso il tuo conto corrente lascialo intestato esclusivamente a te o cointestato a persona di tua fiducia come fratelli o genitori.

  • Alla prima “impressione” di disaccordo svuota il conto corrente in comune prima che lo faccia l

 Carlo Zijno

guida al matrimonio

Mesi addietro, nel forum, si era sviluppato un 3D sul tema “avvertenze per il matrimonio”. In svariati si erano cimentati sul tema, ma il risultato migliore lo aveva ottenuto un iscritto che, pur non essendo un giurista di professione – almeno così dice – aveva comunque elaborato il file migliore per chiarezza e completezza.

 Tale file è rimasto per un po’ di tempo in evidenza sul forum, per poi essere dato in pasto ad MMTRIBE. Ebbene, in tutti questi passaggi non è cambiato di granché, tranne piccoli aggiustamenti,  segno evidente che ciò che veniva detto in quella sede, era difficilmente oggetto di smentite.

 In questa pausa agostana, che tanto pausa non è, ve lo propongo ancora una volta per poi inserirlo, a partire da settembre,   nei documenti ufficiali di MetroMaschile.

 Ovviamente il file non ha alcuna pretesa di esaustività, visto che per esaurire l’argomento ci vorrebbe un intero trattato,  ma almeno può costituire una base per l’orientamento dei giovani, che costituisce senza dubbio uno degli obiettivi di questa piattaforma. 

 Buona lettura.

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Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 la condizione della donna è radicalmente mutata, anche quella dell’uomo …sicuramente in peggio: è stata abolita la figura del capofamiglia (che rimane solo ai fini anagrafici) e la donna e l’uomo hanno pari diritti e doveri (L. 151/1975).

Una volta che avrete dei figli capirete subito chi e’ il Capo Famiglia, data la ricattabilità a cui è esposta la parte maschile a causa della legislazione e dalla prassi in materia di separazione, divorzio ed affido e malgrado la legge sull’affido condiviso  (la cui interpretazione giurisprudenziale va in senso restrittivo nei nostri confronti).

 La famiglia è uno dei luoghi in cui è più difficile far valere i propri diritti per i legami affettivi tra le persone: è importante capire che vanno rispettati ma è altresì importante capire che non vanno confusi gli affetti con i diritti, anche in previsione di futuri possibili disaccordi, anche di natura  radicale (art. 143 C.C.).

 Ogni decisione che riguardi la coppia e i figli va ad esempio presa di comune accordo senza prevaricazioni (dove abitare, come educare i figli, ecc.).

Con il matrimonio i coniugi hanno reciprocamente diritto ad essere mantenuti, se non hanno propri mezzi di sostentamento ad essere assistiti. Hanno inoltre diritti ereditari.

 Non si può:

- costringere la moglie a vivere nella residenza scelta solo dal marito, costringere il marito a vivere nella residenza scelta solo dalla moglie: i coniugi, infatti, devono fissare la residenza della famiglia tenendo conto delle esigenze di entrambi;

- escluderVi dalle decisioni relative ai figli;

- privarla dei mezzi di sostentamento;

- escluderla dalle decisioni relative ai figli;

- obbligarla a lavorare;

- escluderla dalla gestione anche solo economica della famiglia, anche se le uniche entrate sono le tue;

- denunciare la moglie (o il marito) per infedeltà.

 In conseguenza di quanto scritto sopra,  NON Puoi:

 imporre il tuo parere in tutte le decisioni che riguardano la famiglia, l’educazione dei figli, la tua stessa vita: la legge prevede piena parità tra i coniugi. Oggi infatti, a differenza di un tempo quando la potestà sui figli era esercitata solo dal padre, essa è esercitata di comune accordo da entrambi i coniugi.  Tale perfetta equivalenza dei punti di vista dei coniugi, con la conseguente necessità di accordo paritario in tutte le decisioni che riguardino la famiglia,  sebbene giusta in linea di principio morale,  comporta che – data la ricattabilità sostanziale di cui sopra – avrai moltissime probabilità che dovrai subire le decisioni di tua moglie.

 Dal principio che ognuno dei coniugi deve contribuire al mantenimento della famiglia ne discende che se tua moglie e’ casalinga si considera che partecipi alla produzione del reddito  attraverso il suo lavoro familiare (art. 143 C.C.). Nel caso di separazione o divorzio tuttavia conterà solo la tua capacità  di produrre reddito, senza che lei debba più nulla alla tua persona. In altri termini, dovrai mantenerla potenzialmente a vita malgrado la tua ex sia perfettamente in grado di lavorare.

 In caso di profondi dissensi con tua moglie sia sulla scelta della residenza familiare che sull’educazione dei figli, puoi comunque rivolgerti al Giudice (art. 145 C.C.). Sappi tuttavia che tale gesto comporterà che la ricattabilità sostanziale, potenziale,  di cui abbiamo parlato più sopra,  scatenerà tutti i suoi effetti e pertanto  perderai la moglie, i figli, la casa  parte del tuo stipendio perché la lite in tribunale si risolverà in una separazione.

 A seguito di una eventuale separazione, vedrai i figli un pomeriggio a settimana ed a week-end alternati, se non riesci a far applicare la legge 54/2006, legge che dovresti studiare anche nelle sue applicazioni presso il tribunale della tua città, in modo da capire a cosa vai incontro nel caso di separazione.

 Al momento del matrimonio puoi scegliere fra due possibilità di gestire i beni della famiglia: la comunione o la separazione di beni. Questa scelta è importantissima ed è opportuno, prima di sposarsi, considerare attentamente il regime patrimoniale da scegliere.

Con la comunione dei beni (art. 177 C.C.), i beni acquisiti durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali, dei beni posseduti prima del matrimonio, delle donazioni o delle eredità ricevute, diventano di proprietà comune e possono essere amministrati da entrambi. Anche i risparmi ed i debiti sono comuni.

Con la separazione di beni (art. 215 C.C.) ogni coniuge rimane proprietario dei propri beni e contribuisce in modo proporzionale alle proprie sostanze alle necessità della famiglia.

La separazione dei beni è consigliabile in tutti i casi. Nonostante si sia scelto il regime di separazione dei beni in tutti gli atti di acquisto di beni mobili ed immobili e’ bene fare mettere la clausola della rinuncia al bene dall’altro coniuge e farla firmare, altrimenti può sempre venire fuori la storia – che il giudice crederà senza obiettare –  che il bene l’avete acquistato per “la famiglia” e non per voi, questo vale sia per la vostra auto sia per la casa in cui ci andrete ad abitare. Dal grado di resistenza a firmare tale clausola potrete misurare il grado di amore disinteressato che vostra moglie nutre per voi.

 La separazione dei beni è tuttavia del tutto ininfluente per quanto riguarda il domicilio familiare,  ossia la casa dove avete scelto di vivere in quanto questa, in base alle statistiche, verrà assegnata a tua moglie nel 94% dei casi.

Se avete intenzione di comprare una casa per uso famigliare, o che i vostri genitori ve ne diano una ad uso gratuito, come piu’ volte citato sopra, avrete moltissime possibilita’, in caso di separazione, che la casa sia assegnata alla vostra moglie, ma solo se ci sono figli, questo e’ valido anche per i conviventi.

Per prevenire questa reale possibilità, nel caso la casa fosse dei vostri genitori, fate SEMPRE un contratto a termine, es. anno per anno, meglio se di affitto.

Se invece avete intenzione di acquistarne una, pensateci bene prima di andarci ad abitare con tutta la famiglia. Meglio sarebbe acquistarla ed affittarla ad estranei e con i soldi ricavati affittare la casa famigliare.

L’ideale sarebbe fare comprare la casa famigliare dai genitori di lei, astenendovi, voi e i vostri genitori dal contribuire economicamente.

Anche in questi casi potrete valutare il grado di amore disinteressato che vostra moglie o compagna nutre per voi.

Se accendete un mutuo, sappiate che dovrete continuare a pagarlo anche se sarete espulsi dalla casa famigliare.

Infine: ricordati sempre, in ogni momento,  che per ottenere la separazione o il divorzio non occorrono motivi validi. Non è necessario che tu o lei abbiate fatto qualcosa di male o di sbagliato, è sufficiente che tu o tua moglie vi siate stancatati semplicemente, ma tu – date le suesposte prassi – perdi automaticamente tutto se non ti sei premunito anzitempo.

 La Cassazione infatti ha piu’ volte ribadito che la separazione e’ un diritto della persona, ed e’ vantato dalle femministe come una loro conquista ed un “diritto della donna”. Potrai essere “il migliore” marito possibile ma sarai trattato come “il peggiore”; anche se sei un buon padre, anche se ti sei occupato prevalentemente della cura e dell’educazione dei figli,  magari per permettere a tua moglie di studiare e/o fare carriera.  Qualsiasi tribunale collocherà i figli presso la madre e con loro tutti i privilegi della casa famigliare e del contributo al mantenimento.

 L’infedeltà, se viene provato che e’ la causa principale della separazione, può comunque rappresentare un motivo di addebito della responsabilità della separazione. Il vantaggio che dà l’addebito all’altro coniuge e’ di non dovergli versare il mantenimento ma solo gli alimenti.  L’addebito e’ pertanto una perdita di tempo e soldi se entrambi i coniugi lavorano e sono indipendenti economicamente.

 Se vostra moglie guadagna piu’ di voi, nel caso di separazione, non esitate a chiedere il mantimento, per mantenere “lo stesso tenore di vita come in costanza di matrimonio”… per quanto vi sconsigli il vostro avvocato, non vergognatevi, e’ un vostro diritto, non e’ solo un “diritto delle donne”, ma del “coniuge debole economicamente”; ed in quanto il principio morale e giuridico di solidarietà familiare è un diritto di tutti, della famiglia e della persona, la donna non ha alcun diritto di sottrarsi al “dovere” della solidarieta’ tra coniugi.

 Gli uomini perciò non devono avere timori a chiedere ciò che spetta loro, ovvero sostegno economico se ne abbisognano o se ci sono disparità di redditi, come da legge.

 Uomini rispettatevi rispettando il vostro decoro e qualità di vita! Così facendo non solo migliorate la vostra vita ma anche quella della società intera che si fonda sui diritti e sulla dignità civile. In questo modo rispettate anche gli altri dando alla vostra ex. moglie l’opportunità di assolvere ad un importante dovere come quello di solidarietà familiare, proprio come molti ex. mariti fanno quando necessario.

 Infine: se prendete botte o maltrattamenti,  anche in questo caso non vergognatevi a denunciare, benché tale denuncia non avrà alcun effetto ai fini del risultato finale in termini di separazione ed affido (i tribunali valuteranno, come si diceva, solo la vostra capacità reddituale): ma così facendo contribuirete notevolmente all’emersione di un fenomeno ancora misconosciuto, e che invece la pubblica opinione deve imparare a conoscere.

 Ricordate, e credeteci anche senza averlo provato, che nei tribunali non si applica la legge, ma si segue una prassi che non rispecchia il vostro “buon senso”, ma persegue l’interesse delle donne che sono le promotrici del “mercato” della fabbrica dei divorzi, che deve alimentare giudici, psicologi, assistenti sociali e, in primis, gli avvocati.

Carlo Zijno